Se vuoi mettere la veranda devi sempre ottenere il permesso di costruire? Incredibile la risposta

L’installazione di una veranda impone, in linea generale, il permesso di costruire ma non in tutti i casi. Ecco quando serve e quando invece non è richiesta.

La veranda è un locale confortevole e non sono poche le persone che vorrebbero realizzarne una. veranda

pixabayTuttavia, vi sono regole ad hoc in tema e ci si può legittimamente domandare se è possibile creare una veranda senza permesso di costruire e non commettere abuso edilizio. Se in linea generale ciò non è possibile, è altrettanto vero che la legge concede tre eccezioni.

In altre parole, se la legge impone generalmente l’emissione dell’autorizzazione amministrativa, ciò non è sempre vero per chi intende realizzare una veranda. Di seguito ci focalizzeremo prima sulle regole generali e il permesso a costruire, poi sui casi in cui non serve il permesso al Comune. I dettagli.

Veranda e permesso di costruire: il contesto di riferimento

Chiariamo subito che cosa si deve intendere per veranda. Essa altro non è che:

  • un locale o spazio coperto e riparato con caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico,
  • chiuso ai lati da superfici di vetro o con elementi trasparenti e impermeabili, apribili in modo totale o parziale.

Di fatto la veranda è un elemento molto comune nei condomini ed è realizzabile sui balconi, terrazzi, giardini o attici. Sul piano delle norme vigenti in edilizia, essa comporta un incremento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma. Ecco perché abbisogna del permesso di costruire.

In base alla legge una veranda è realizzabile solo su balconi, terrazzi, attici o giardini, ed è caratterizzata dai citati elementi tipici (ampie superfici vetrate), che all’occorrenza si aprono con finestre scorrevoli o a libro.

In linea generale, indipendentemente da materiale utilizzato, in ogni caso in cui un intervento edilizio produca una modifica costante e durevole ad un edificio, è obbligatorio domandare, al Comune, il permesso di costruire. Esclusivamente le piccole dimensioni del manufatto possono eliminare quest’obbligo a carico del proprietario – lo vedremo tra poco più da vicino.

Senza permesso di costruire, ovvero senza autorizzazione amministrativa ad hoc, il rischio è quello di subire una condanna penale per abuso edilizio. Peraltro, l’incriminazione penale porta alla sanzione della demolizione della veranda stessa.

Veranda e permesso di costruire: cosa dice il Testo Unico Edilizia (TUE)?

D’altronde la legge è molto chiara sul punto e su ciò anche l’interpretazione resa dal Consiglio di Stato è di indubbia utilità. Ebbene, secondo il Testo Unico Edilizia, e così come chiarito dal CdS, le opere di ristrutturazione edilizia comportano il permesso di costruire:

  • se implicano interventi che conducono ad un organismo edilizio in tutto o in parte differente dal precedente;
  • se danno luogo a modifiche del volume o dei prospetti.

Le verande create sulla balconata o su un terrazzo di un appartamento – che viene di fatto trasformato in quanto vi è una modifica planivolumetrica (nuovo volume) ed architettonica della struttura – richiedono dunque il preventivo rilascio di permesso di costruire.

Infatti, dette verande danno luogo alla chiusura di una parte del balcone, con correlato incremento di volumetria e modifica del prospetto.

Veranda e limiti: non è pertinenza e il condominio può chiederne la rimozione

I giudici hanno più volte escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda possa configurarsi come una pertinenza in senso urbanistico. Si tratta senza ombra di dubbio di un nuovo volume e locale autonomamente utilizzabile, che viene a sommarsi ad una preesistente struttura edilizia e che di fatto la modifica. Ecco perché serve l‘autorizzazione edilizia del Comune.

Inoltre, la sussistenza dell’autorizzazione da parte del condominio non cancella l’obbligo di ottenere il permesso di costruire. Analogamente, l’emissione del permesso di costruire non implica in via consequenziale la legittimità dell’opera sul piano condominiale. Anzi, la veranda non deve danneggiare in alcun modo il decoro architettonico dell’edificio condominiale, anche laddove vi sia permesso di costruire.

Pertanto, se la veranda crea un danno all’estetica della facciata, il condominio tutto o anche il singolo condomino potranno rivolgersi al tribunale per ottenere la rimozione del manufatto.

Veranda senza permesso di costruire? Ecco le eccezioni alla regola generale

Il punto è qui anche capire se è possibile realizzare una veranda senza permesso di costruire e dunque senza commettere un abuso edilizio, ovvero un illecito che in Italia non è di certo poco diffuso.

Ebbene, in estrema sintesi, sono tre le ipotesi in cui è possibile creare una veranda senza permesso da un terrazzo o attico. Eccole di seguito:

  • spazio molto piccolo, che non può diventare superficie abitabile o luogo di ‘ritrovo’ o relax, come lo sarebbe un salotto ad esempio. Si tratta dunque più di un armadio guardaroba, utile a fungere da deposito delle proprie cose.
  • intervento facilmente rimovibile e dunque precario. Si tratta dei casi di chiusura del balcone con un telaio amovibile e la veranda non è ancorata alla superficie in modo fisso.
  • installazione non definitiva ma per uno specifico scopo e occasione (ad es. ricevimento).

In questi casi non vi sono dubbi: la realizzazione della veranda non impone l’autorizzazione del Comune.

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