Apprendistato: si ha diritto al TFR? La risposta è complessa ed inaspettata

Il lavoratore con contratto di apprendistato ha diritto a percepire il TFR al termine dell’attività lavorativa?

Il TFR è una retribuzione che viene erogata ai lavoratori dipendenti alla fine del periodo lavorativo. Quali sono le regole nel caso di apprendistato?

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Il contratto di apprendistato è consentito dalla legge italiana al ricorrere di determinati requisiti. È un accordo attraverso il quale un’azienda assume un lavoratore giovane (di età non superiore ai 29 anni), per formarlo, con l’intento di proseguire con contratto a tempo indeterminato.

Sempre più datori di lavoro ricorrono a tale tipo di accordo, perché comporta numerosi vantaggi fiscali per le aziende. Molti esperti definiscono tale contratto quale un “ibrido”, perché presenta caratteri comuni sia alla subordinazione sia alla formazione. Per tale motivo, ci si chiede se anche l’apprendistato consenta la maturazione del TFR ed, eventualmente, in quale misura e con quale tassazione.

Quali sono le differenze rispetto al TFR contemplato dagli altri contratti lavorativi? Scopriamolo.

Apprendistato e TFR: sono compatibili?

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per un massimo di 3 anni, dopodiché il lavoratore può essere assunto a tempo indeterminato oppure il vincolo può cessare naturalmente o in seguito a licenziamento. Nelle ultime due ipotesi, anche se il periodo lavorativo è stato breve, la legge stabilisce che il dipendente ha diritto al TFR. Nello specifico, spetta una somma di denaro pari ad una mensilità per ogni anno di lavoro svolto.

A quanto ammonta la retribuzione con l’apprendistato? La paga varia da settore a settore, ma l’azienda deve occuparsi della formazione specifica del proprio dipendente. L’importo del Trattamento di Fine Rapporto, dunque, dipende dalla busta paga prevista dal Contratto Collettivo Nazionale.

La legge dispone che l’erogazione del TFR deve avvenire alla fine del contratto e del rapporto di lavoro. A volte, però, potrebbero subentrare dei ritardi “tecnici”; in tal caso, è necessario chiedere delucidazioni e chiarimenti dal datore di lavoro.

Leggi anche: “TFR: spetta in caso di licenziamento per assenza ingiustificata? La risposta che in molti non conoscono“.

Quali tasse incidono sul TFR?

Un’altra perplessità relativa al TFR riguarda il regime delle tasse. In Italia, infatti, tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente sono tassati sulla base dell’IRPEF. Ogni mese, quindi, l’azienda (o il datore di lavoro, in generale) è obbligata a versare allo Stato una determinata somma di denaro, destinata al pagamento delle tasse.

Queste imposte colpiscono anche il Trattamento di Fine Rapporto, sebbene, la normativa preveda delle peculiarità rispetto alla tassazione del semplice stipendio mensile. Sul TFR, infatti, si applica un’imposizione fiscale separata, ragion per cui l’IRPEF è calcolato su una media che prende in considerazione tutti gli anni di lavoro.

Con l’apprendistato è molto probabile che, per tutti gli anni, la retribuzione sia sempre la stessa e, dunque, si può applicare la stessa percentuale di tasse adottata per lo stipendio. Il parametro, però, è sempre l’IRPEF e, dunque, se il reddito annuo è inferiore a 15.000 euro, di solito la tassazione è del 23%.

Se aumenta il reddito, dunque, aumenterà anche la percentuale di tassazione, sulla base del “sistema a 4 scaglioni” in vigore attualmente. In ogni caso, è importante sottolineare che il dipendente riceve sempre l’importo netto del TFR e, quindi, non spetta a lui versare le imposte, ma al datore di lavoro.

Che cos’è il Trattamento di Fine Rapporto?

Il Trattamento di Fine Rapporto (la cd. “buonuscita”) è una somma di denaro che, per legge, spetta ad ogni lavoratore dipendente, regolarmente assunto, al termine del rapporto di lavoro (anche nell’ipotesi di dimissioni volontarie). Il suo importo è strettamente legato alla retribuzione mensile percepita e, dunque, varia da lavoratore a lavoratore ed in base agli anni di servizio posseduti.

Si ha diritto al TFR nell’ipotesi di licenziamento, dimissioni o termine naturale del contratto; tuttavia, già dopo 8 anni di lavoro, il lavoratore può presentare richiesta per un anticipo.

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