Quattordicesima agli invalidi: assurdo, non tutti l’hanno ricevuta a luglio, il motivo è sconcertante

Molti invalidi non hanno ricevuto la quattordicesima nel mese di luglio. Come far valere i propri diritti?

Non tutti gli invalidi hanno diritto alla quattordicesima, ma se si pensa di aver subito un danno a causa dei ritardi nel pagamento, è possibile far valere le proprie ragioni.

quattordicesima invalidi
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La quattordicesima mensilità è una mensilità ulteriore, denominata anche “gratifica feriale”, che viene corrisposta ad alcune categorie di soggetti  prima delle ferie estive, nello specifico nei mesi di giugno o luglio. L’importo di tale beneficio viene determinato in base a questa formula: si moltiplica la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati e la si divide per le mensilità dell’anno (cioè 12).

È opportuno precisare, però, che il trattamento non spetta a tutti, ma solo ai soggetti individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

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Quattordicesima agli invalidi: a chi spetta?

Anche gli invalidi sono destinatari della retribuzione aggiuntiva nel mese di luglio, erogata dall’INPS. Non a tutti, però, spetta di diritto. Per ottenerla, infatti, è necessario possedere degli specifici requisiti anagrafici e reddituali.

Innanzitutto, è richiesta un’età anagrafica di almeno 64 anni. Nel caso in cui si raggiunga tale presupposto dal 1° agosto al 31 dicembre, la quattordicesima agli invalidi verrà corrisposta insieme alla pensione di dicembre. Se, dunque, non è ancora arrivata, questa potrebbe essere una delle cause.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, invece, l’INPS verifica se si tratta di prima concessione o di una concessione successiva alla prima. Nel primo caso, infatti, viene in rilievo il reddito del 2022; nell’ipotesi di concessione diversa dalla prima, invece, verrà considerato il reddito da prestazione registrato nel casellario centrale, riferito all’anno 2022, più i redditi diversi riferiti all’anno 2021.

Ipotesi di esclusione dal diritto alla quattordicesima

Nonostante il possesso di entrambi i presupposti, anagrafico e reddituale, è possibile non aver diritto all’erogazione della quattordicesima agli invalidi. È il caso in cui l’interessato già percepisca una delle seguenti prestazioni:

  • assegno sociale;
  • pensione sociale;
  • indennità per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione per sordomuti;
  • pensione invalidi di guerra;
  • assegno di accompagnamento;
  • APE Sociale;
  • assegno straordinario di solidarietà;
  • indennità per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Vi sono, poi, anche altre indennità che negano l’accesso alla quattordicesima agli invalidi. Nel dettaglio, si tratta di:

  • pensioni su fondi diversi da quelli dell’INPS, come ad esempio le casse professionali;
  • assegni pensionistici pagati dalla cassa mutualità;
  • pensioni a favore delle casalinghe.

In altre parole, gli invalidi hanno diritto alla mensilità aggiuntiva solo se sono titolari di AOI (Assegno Ordinario di Invalidità). Tale prestazione, però, è ancorata al possesso di due requisiti, uno sanitario ed uno contributivo.

L’AOI, infatti, è riconosciuto a coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa di almeno 1/3; inoltre, è necessario possedere almeno 5 anni di contributi, un’età di almeno 64 anni ed un reddito non superiore a 13.391, 82 euro annui.

Nella determinazione del reddito ai fini dell’AOI, non si considerano i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i TFR e le competenze arretrate.

Quattordicesima agli invalidi ed Assegno Ordinario di Invalidità  

Cosa fare se si vuole richiedere l’AOI, ma sono stati versati i contributi presso un Fondo diverso da quello INPS?

Per presentare domanda per l’AOI e conseguire la quattordicesima, bisogna necessariamente avere almeno una gestione INPS in quelle destinate al cumulo o alla totalizzazione dei versamenti.

Nello specifico, la totalizzazione, introdotta dal Decreto Legislativo 42/2006, permette di ottenere la pensione per mezzo della somma dei trattamenti di diversi Enti previdenziali. Consente, infatti, il cumulo gratuito in un’unica cassa di tutti i contributi versati in casse previdenziali diverse. Tale operazione risulta particolarmente vantaggiosa per il raggiungimento del diritto alla pensione, nel caso delle carriere lavorative irregolari e discontinue.

Dopo il conseguimento della totalizzazione, è possibile presentare istanza per l’AOI (se, ovviamente, si possiedono tutti i requisiti previsti dalla legge). In caso, infine, di accoglimento dell’Assegno Ordinario di Invalidità, si avrà diritto alla quattordicesima per gli invalidi.

Domanda per l’Assegno Ordinario di Invalidità

La domanda di Assegno Ordinario di Invalidità può essere presentata tramite il sito web dell’INPS, oppure recandosi presso un CAF o un patronato.

Per accedere al portale INPS bisogna essere in possesso di un’identità digitale, cioè di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Se la domanda viene respinta nonostante il possesso di tutti i presupposti, è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta.

Nell’ipotesi in cui, nonostante la presentazione della domanda, non sia ancora stata ricevuta la quattordicesima per gli invalidi, bisognerà verificare il possesso di tutti i requisiti e la mancanza di irregolarità. È probabile che bisognerà attendere settembre o dicembre per il pagamento sulla pensione; tuttavia, si può, tramite il servizio “INPS Risponde” sul sito internet dell’Ente, scrivere all’Istituto per ottenere delucidazioni in merito alla propria posizione.

Di norma, gli utenti ricevono risposta nell’arco di pochi giorni.

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