Oggi analizziamo un caso molto ricorrente che desta molti dubbi, si tratta del congedo straordinario per assistere il compagno disabile.
Un Lettore pone il seguente quesito: Buongiorno, sono convivente di un disabile articolo 3 comma 3 della legge 104 usufruisco dei tre giorni al mese. Ma come convivente mi spetterebbe il congedo dei 2 anni entro la mia carriera lavorativa? Non sono sposata ma convivo da trent’anni e abbiamo 2 figlie. Grazie
La Legge n. 104/1992 all’articolo 33, comma 3, prevede il diritto a usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della medesima Legge.
Il congedo straordinario, invece, è disciplinato dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale stabilisce che il coniuge convivente di un soggetto con handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992, ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, pur non avendo diritto alla retribuzione.
Fatta questa premessa occorre dire che tali norme sono state nel tempo coordinate da quanto previsto dalla Legge n. 76/2016 che ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinando anche le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.
Tuttavia mentre la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire sia dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 (anche nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito) sia del congedo straordinario di cui al Decreto legislativo n. 151/2011, il convivente di fatto, disciplinato dall’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, può usufruire unicamente dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, in quanto la “convivenza di fatto” non è qualificato come un istituto giuridico, ma come una situazione di fatto tra due persone che decidono di darsi reciproca assistenza morale e materiale, senza alcuna formalizzazione.
Venendo al caso di specie è evidente che siamo dinanzi ad un vulnus legislativo in quanto la Lettrice si trova in un rapporto di “convivenza di fatto” da 30 anni, ha messo al mondo col proprio convivente 2 figlie, eppure, nonostante l’accertata grave disabilità del convivente, ha diritto solo ai tre giorni di permesso mensili e non anche al congedo straordinario di due anni, a differenza di un coniuge o di un unito civile con molti meno anni di legame con il proprio convivente. Una stortura normativa che meriterebbe sicuramente una maggiore attenzione da parte del nostro Legislatore.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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