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Pensione commercianti: spetta anche se si vende l’attività? La risposta è sbalorditiva

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Quali sono i requisiti per accedere alla pensione commercianti? Cosa cambia se si vende l’attività?

Sono numerose le tipologie di pensione a cui possono accedere i commercianti: pensione di vecchiaia, contributiva, anticipata, Quota 100, Opzione Donna, pensione per i lavoratori precoci.

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Fino a qualche anno fa, gli iscritti presso le Gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi, come la Gestione dei commercianti, sottostavano a regole diverse per quanto riguarda i requisiti per la pensione, rispetto agli iscritti presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Ad esempio, per la pensione di vecchiaia, l’età richiesta era diversa per gli uomini e per le donne, per i lavoratori autonomi e per i dipendenti; questi ultimi, inoltre, avevano regole differenti in base alla categoria di appartenenza. Oggi, invece, in seguito alla Riforma Fornero, non ci sono più molte differenze e la maggior parte dei requisiti pensionistici sono stati parificati.

Pensione commercianti: quando spetta quella di vecchiaia?

I commercianti possono accede a due tipi di pensione di vecchiaia:

  • pensione di vecchiaia in totalizzazione, se si possiedono almeno 66 anni di età e 20 anni di contributi (con una finestra di 18 mesi);
  • pensione di vecchiaia ordinaria, riservata a coloro che hanno almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione.

Se l’iscritto presso la Gestione commercianti, inoltre, non ha maturato contributi prima del 1996, può ottenere:

  • la pensione anticipata contributiva, se ha 64 anni di età, 20 anni di contributi ed un trattamento non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • la pensione di vecchiaia contributiva, con almeno 71 anni di età e 5 anni di contribuzione.

Leggi anche: “Artigiani e Commercianti “beccati”: quali lettere arriveranno dall’INPS“.

Si ha diritto alla pensione anche se si vende l’attività?

La pensione commercianti si può chiedere anche nel caso di vendita dell’attività? Per l’INPS è del tutto irrilevante, ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, la circostanza di aver venduto l’attività. Gli unici presupposti richiesti dalla legge, infatti, riguardano l’età anagrafica e contributiva. In particolare, la Legge Fornero ha stabilito che il pensionamento spetta al raggiungimento dei 67 anni di età e di 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia ordinaria), oppure di 42 anni e 10 mesi di contributi versati (41 anni e 10 mesi per le donne) per la pensione anticipata.

Il discorso è diverso nel caso della cd. “pensione commercianti IndCom”. Si tratta, infatti, del trattamento erogato dall’INPS in seguito alla cessazione dell’attività e alla rottamazione della licenza, prima della maturazione di tutti i requisiti per la pensione vera e propria.

In questo caso, dunque, è fondamentale la chiusura definitiva dell’attività commerciale, unita alla cancellazione licenza e dal Registro Imprese. L’articolo 11-ter della legge 128/2019 richiede anche il raggiungimento di un’età minima di 62 anni (per gli uomini) o di 57 anni (per le donne) e l’accumulo di almeno 5 anni di contributi, versati alla Gestione INPS dei commercianti.

Conclusioni

Se si possiedono tutti i presupposti per ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, la vendita dell’attività non è assolutamente rilevate, perché si avrà comunque diritto alla prestazione.

Se, invece, non si possiedono ancora tutti i requisiti per il pensionamento, si può presentare all’INPS domanda di indennizzo commercianti. L’assegno è pari a 524,35 euro al mese e spetta fino al raggiungimento del diritto alla pensione.

La prestazione IndCom, però, necessita sia della cessazione dell’attività (con seguente cancellazione dal Registro delle Imprese o dal REA) sia della rottamazione della licenza, con riconsegna al Comune. Inoltre, la circolare INPS 77/2019 specifica che: “la cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda)”.

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