Novità per il Bonus casa, è stata approvata la detrazione retroattiva per le spese del visto di conformità e dell’asseverazione. Scopriamo cosa comporta questo cambiamento.
L’Amministrazione finanziaria ha dato il via libera alla retroattività della detrazione per specifiche spese legate al Bonus casa. Approfondiamo la notizia.
Secondo la normativa attualmente in vigore, in ambito di Bonus 110 persiste l’obbligo di conseguire il visto di conformità indipendentemente dalla scelta tra cessione del credito, sconto in fattura o detrazione fiscale da portare nella Dichiarazione dei redditi. Se il contribuente utilizza in autonomia la Dichiarazione precompilata, invece, l’obbligo non sussiste così come per la presentazione tramite sostituto d’imposta. T
ra gli obblighi imposti dalla normativa, poi, segnaliamo il conseguimento dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato se vengono effettuati interventi di riqualificazione energetica e anti sismici. La direttiva vale sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito e la detrazione. Discostandoci dal Bonus 110, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulla decorrenza della possibilità della detrazione del visto di conformità e dell’asseverazione congruità spese per tutti gli altri Bonus casa.
I Bonus differenti dal Superbonus 110% seguono regole diverse. Innanzitutto se il beneficio viene utilizzato come detrazione fiscale non sono necessari né il visto né l’asseverazione. Tutti i Bonus – tranne il Bonus facciata – con sconto in fattura o cessione del credito non richiedono visto o asseverazione se si tratta di lavori in edilizia libera o interventi per un valore inferiore a 10 mila euro. In caso contrario vige l’obbligo di visto di conformità e asseverazione congruità delle spese.
Il Bonus facciata richiede sia il visto che l’asseverazione indipendentemente dalla tipologia di lavori, dall’importo e dalla scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Affrontiamo, ora, il problema della detrazione retroattiva per le spese legate al visto e all’asseverazione. Il committente degli interventi paga un onorario al professionista che procederà con l’acquisizione delle certificazioni. La domanda è se queste spese rientrano nella detraibilità fiscale. Il Decreto Milleproroghe risponde positivamente a tale quesito nell’articolo numero 3 sexies chiarendo che la detrazione è ammessa nella stessa misura prevista per lo sgravio fiscale sugli interventi. Il riferimento è a tutti i Bonus casa, 110 incluso. Se il bonus prevede una detrazione al 65%, per esempio l’Ecobonus, allora anche l’importo pagato al commercialista potrà essere detratto al 65%.
La direttiva si deve applicare su tutte le spese sostenute per l’acquisizione del visto e dell’asseverazione. Non solo per quelle del 2022 ma anche per quelle del periodo 12 novembre 2021/31 dicembre 2021.
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