Fotovoltaico e autorizzazioni necessarie per installare i pannelli, minieolico e tegole: DILA, PAS, AU, le ultime novità

È boom energie sostenibili ma ci sono ancora tanti dubbi. Molti si chiedono quali siano le autorizzazioni necessarie per il fotovoltaico.

Il Governo sta lavorando alacremente per snellire la burocrazia che fino ad oggi “legava” l’espansione del fotovoltaico. Nel nuovo testo del Decreto Taglia Bollette, che sta per diventare legge, sono presenti molte norme che daranno un’accelerata al processo di modernizzazione.

autorizzazioni necessarie per il fotovoltaico
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La tecnologia avanza, le soluzioni ci sono, gli incentivi anche. E anche la creatività di imprese che ha inventato i coppi fotovoltaici. Perfetti per “surclassare” gli impedimenti della tutela paesaggistica. Paletti che fino ad ora erano molto rigidi ma che già con le nuove norme hanno subito uno smorzamento. Ecco tutte le novità introdotte dal Governo.

Quali sono le autorizzazioni necessarie per il fotovoltaico? Tutte le novità

Per prima cosa, il decreto Taglia Bollette, definito anche “Ucraina Bis”, toglie alcuni limiti inerenti i vincoli paesaggistici finora in essere. Ad esempio, vengono considerate idonee nuove aree, alle quali prima il fotovoltaico era precluso. Nello specifico, troviamo le aree agricole: queste non devono essere distanti più di 300 metri da aree industriali, artigianali e commerciali. Ma anche i siti considerati di interesse nazionale, le miniere e le cave d’estrazione.

Diverranno idonee anche le le aree all’interno degli impianti industriali e degli stabilimenti; nella categoria sono comprese anche quelle aree classificate agricole che però siano racchiuse all’interno di un’area distante non più di 300 metri dai suddetti impianti/stabilimenti. Anche le aree vicine all’Autostrada rientrano nelle nuove categorie, a patto che si trovino ad una distanza non superiore ai 150 metri.

Cosa cambia per la VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

Un passo molto importante è stato fatto per quanto riguarda la valutazione dell’impatto ambientale. In pratica con le nuove norme viene raddoppiato il limite di potenza che era soggetto alla pratica di controllo. Sarà di 20 Mw invece di 10. Sarà sufficiente un’autodichiarazione in cui si attesta che il fotovoltaico non sarà installato in aree “protette/vulnerabili”.

Procedure necessarie per le autorizzazioni: riferimenti normativi

Di seguito, le normative aggiornate, modificate o aggiunte dal Decreto. Per ogni articolo, si possono comprendere la natura, le novità e il tipo di procedura.

a) Provvedimento normativo DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003: impianto nuovo; con modalità operative per impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021 – potenza kW più di 50 con procedura di Autorizzazione Unica (AU).

b) DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs. n.387/2003: impianto nuovo; impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021. Fino a 50 KW con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

c) DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall’articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022: impianto nuovo; fino a 20 KW; costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

d) Segue: impianto nuovo fino a 10 KW; Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, comprese le aree dichiarate idonee ope legis) (prima ancora dell’individuazione delle aree idonee), con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l’articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra).

e) DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall’articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022: impianto nuovo; Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

f) Segue: Impianto nuovo oltre 20 Kw. Le soglie – di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000  purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010). Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione. Verifica assoggettabilità a VIA.

g) DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l’articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011, poi modificato dall’articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021: impianto esistente; Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento: impianti con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20%; Soggetto a Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata (DILA).

h) Segue: impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati. Soggetto a Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata (DILA).

i) DL n.17/2022, articolo 9, che modifica il comma 5 dell’articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo 10: impianto nuovo; da 50 a 200 KW; installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968) – con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici. Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Soggetto a Comunicazione preliminare all’installazione secondo modello unico nazionale.

l) Segue: impianto nuovo da 50 a 200 KW; Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all’articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l’eccezione suddetta) c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico. Soggetto a Autorizzazione da parte dell’Autorità competente in materia paesaggistica e Comunicazione preliminare all’installazione secondo modello unico nazionale.

m) D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis  e comma 1-ter quater: nuovo e rifacimento integrale. Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee, comprese le aree dichiarate idonee ope legis (prima ancora dell’individuazione delle aree idonee. I regimi amministrativi qui introdotti si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022. Fino a 1 Mw; da 1 a 10 MW; oltre 10 MW. Soggetti a DILA, PAS e AU.

n) Segue: è comunque fatto salvo quanto disposto da-gli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 

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