Permessi legge 104 possono essere cumulati? La risposta è sorprendente

Cosa succede nel caso in cui sia il disabile lavoratore sia il familiare che lo assiste hanno diritto ai permessi lavorativi?

È possibile cumulare i permessi lavorativi soltanto se i familiari da assistere sono parenti o affini di primo grado (tra cui il coniuge). Solo nelle ipotesi dettagliatamente elencate, poi, la possibilità può interessare anche parenti o affini di secondo grado, mentre non è mai concessa per i parenti o affini di terzo grado.

permessi lavorativi
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Ecco, nello specifico, l’evoluzione normativa relativa al cumulo di permessi e congedo.

Permessi lavorativi: che succede se spettano sia al disabile sia al caregiver

Una Lettrice ha avanzato il seguente quesito:

Buongiorno, mio marito è invalido al 100%, quindi gode dei permessi previsti dalla Legge 104. In quanto coniuge, tali permessi sono stati riconosciuti anche a me. Vorrei sapere se posso cumularli per accompagnarlo in un breve viaggio, perché ha problemi di deambulazione e ha costantemente bisogno di aiuto negli spostamenti. Grazie.”

Per quanto riguarda il cumulo dei permessi retribuiti, nel caso in cui il disabile li percepisca in quanto lavoratore, è intervenuta la Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37. L’Istituto, infatti, ha chiarito che i giorni di permesso possono essere accordati al familiare lavoratore del disabile, anche se quest’ultimo già ne gode per se stesso.

Cumulabilità dei permessi: quando è concessa

Ci sono, tuttavia, due condizioni da rispettare affinché intervenga la cumulabilità:

  1. il lavoratore disabile deve avere effettivamente il bisogno di assistenza da parte del familiare lavoratore, da accertare da parte del medico INPS;
  2. nel nucleo familiare non deve esserci un altro familiare non lavoratore che potrebbe assistere il disabile.

Successivamente, tramite il messaggio n. 24705 del 30 dicembre2011, l’INPS ha precisato che il caregiver lavoratore ha diritto al congedo straordinario e ai giorni di permesso anche se il disabile presta attività lavorativa.

La posizione è confermata anche dalle recenti indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 44274 del 05/11/2012. “La normativa, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex L. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto dei disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.”

Possibilità di assistere più di un familiare disabile

L’articolo 6 del Decreto n.119/2011 ha inserito un periodo al comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/1992, in relazione alla possibilità di cumulare i permessi retribuiti per i lavoratori che devono assistere due familiari disabili.

La nuova norma, infatti, prevede che: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

Lavoratore disabile che presta assistenza ad un familiare: opera il cumulo?

L’INPS, infine, ha affrontato la questione relativa alla facoltà di cumulo dei permessi da parte del lavoratore disabile che, a sua volta, presta assistenza ad un familiare con handicap grave. Dapprima, con la Circolare 18 febbraio 1999, n. 37, ha escluso che il lavoratore disabile potesse godere dei propri permessi insieme a  quelli concessi per assistere un familiare convivente handicappato.

Successivamente, però, con la Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6, ha concesso tale possibilità, che non deve essere accertata neanche da parte del medico INPS.

In che modo i permessi ed i congedi possono essere cumulati?

Se, in un mese, il lavoratore ha utilizzato una parte del congedo straordinario ex Legge 104, può utilizzare, nello stesso mese, anche i giorni di permesso?

Prima dell’entrata in vigore del Decreto 119/2011, i permessi ed il congedo straordinario non potevano essere sfruttati contemporaneamente, perché assolvevano entrambi alla stessa finalità.

Il Decreto 119/2011, invece, ha previsto che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con la Circolare 6 marzo 2012, n. 32, dunque, l’INPS ha ammesso la facoltà di cumulare permessi e congedo nello stesso mese, anche per i lavoratori che assistono un parente di cui non siano genitori.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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