Eredità e accettazione tacita con questo documento a cui molti non fanno caso

La Cassazione ha esaminato un caso di eredità e voltura catastale, con la conseguente accettazione tacita. Ecco il caso risolto dalla Cassazione

La Suprema Corte ribadisce che la voltura catastale comporta l’applicazione dell’art. 476 c.c. sull’accettazione tacita dell’eredità. L’ordinanza 12259/2022 della Corte di Cassazione è molto utile a capire qual è il rapporto tra l’effettuazione della voltura catastale e l’accettazione tacita dell’eredità di cui al Codice Civile.

Eredità
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Con la voltura catastale il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate l’effettivo trasferimento di proprietà di un immobile. Pensiamo ai casi del passaggio di proprietà, di un trasferimento di usufrutto o della successione. L’obbligo di presentare la voltura sussiste per lo scopo di aggiornare le intestazioni catastali e permettere così all’Agenzia delle Entrate di adeguare le correlate situazioni patrimoniali.

Ebbene una recente ordinanza della Cassazione, la n. 12259 pubblicata il 14 aprile scorso, ha trattato la questione legata agli effetti della voltura catastale svolta dal chiamato all’eredità sui beni immobili del soggetto deceduto. Ciò allo scopo della possibile configurazione di quella che in diritto civile prende il nome di “accettazione tacita dell’eredità”. Vediamo dunque come si è espressa la Suprema Corte a riguardo.

Voltura catastale e accettazione tacita dell’eredità: il caso concreto

In base al dettato dell’art. 476 del Codice civile, l’accettazione è da considerarsi tacita laddove il chiamato all’eredità svolga un
atto che:

  • presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
  • non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Le utili precisazioni della Cassazione traggono spunto da un caso pratico, in cui era in gioco un decreto ingiuntivo – conseguito sulla scorta di una scrittura privata – da parte di un creditore di un soggetto deceduto nei confronti degli eredi di quest’ultimo. Essi proponevano opposizione con atti distinti, poi riuniti.

Ebbene, gli opponenti sostenevano di non essere gli eredi del debitore originario ma esclusivamente chiamati all’eredità, di fatto opponendosi alla validità e all’efficacia della scrittura privata a fondamento dell’ingiunzione. In breve, detti opponenti affermavano di non poter essere considerati nel mirino del decreto ingiuntivo.

In estrema sintesi, la situazione fu dunque la seguente:

  • in primo grado, il Tribunale al termine dell’istruttoria revocò il decreto ingiuntivo esclusivamente verso la madre del defunto, confermando invece la validità del decreto verso gli altri ingiunti;
  • in secondo grado, la Corte di Appello decise diversamente. Questo giudice infatti – chiamato ad emettere una decisione su ricorso degli ingiunti – sul presupposto che era responsabilità del creditore dare la prova circa la qualità di eredi dei convenuti, ha dato ragione a questi ultimi.

L’intricata vicenda ha dunque condotto alla valutazione del giudice di legittimità. Essa ci permette di capire quale risposta va data alla questione sugli effetti della voltura catastale, svolta dal chiamato all’eredità sui beni immobili del de cuius.

Accettazione tacita dell’eredità: la Cassazione fa chiarezza

Vediamo dunque se può configurarsi l’accettazione tacita dell’eredità. La Cassazione ha esaminato la questione a seguito del ricorso effettuato dal creditore, che ovviamente si oppose alla decisione della Corte di Appello. Lo fece in particolare:

  • evidenziando di aver depositato in appello – e di averlo fatto solo in quel grado di giudizio in quanto prima non era stato possibile per fatto imputabile ai convenuti – la loro denuncia di successione con la collegata voltura catastale;
  • rilevando che la produzione soltanto nel giudizio di secondo grado di quell’atto era comunque permessa, giacché atto venuto ad esistenza dopo la pronuncia della decisione del tribunale e dunque producibile solo in appello.

Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte dal creditore in Cassazione, il giudice in questione ha ritenuto fondato il ricorso. La Corte lo ha accolto, disponendo il cd. rinvio alla Corte di Appello di provenienza, ma soprattutto ha compiuto nella ordinanza citata un interessante rilievo. Infatti ha rimarcato il consolidato l’orientamento giurisprudenziale per il quale:

  • la voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, come atto idoneo a costituire l’accettazione tacita dell’eredità;
  • detta voltura si differenzia dunque dalla mera denuncia di successione, la quale ha valore soltanto fiscale.

Concludendo, la Corte di Cassazione ha dunque dato ragione al creditore, ribadendo la linea adottata già in altre pronunce, per cui la voltura catastale integra l’accettazione tacita dell’eredità.

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