Le persone con disabilità o i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni, come congedi e permessi con legge 104.
Per poter richiedere i permessi la persona con disabilità deve possedere il verbale dell’accertamento dell’handicap in situazione di gravità, come richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 3. Il verbale deve essere rilasciato da un’apposita Commissione medica integrata dell’ASL o dell’INP.
I permessi 104 sono riconosciuti ai lavoratori del settore pubblico sia del settore privato ai sensi dell’articolo 33. In totale sono 3 e possono essere fruiti, come detto, sia in giorni sia in ore.
A tale proposito un Lettore ha inviato agli Esperti di InformazioneOggi questo quesito: “Buongiorno. Sono un dipendente ASL con contratto a tempo indeterminato, in regime di part time verticale 3 giorni la settimana per 6 ore. Vorrei sapere come posso usufruire dei permessi 104, in giorni o in ore. Sicuri di una vostra esaustiva risposta, ringrazio”.
I dipendenti pubblici che assistono un familiare con disabilità grave possono fruire dei tre giorni di permesso frazionati anche a ore nel limite delle 18 ore mensili. In questo caso, però, il lavoratore deve aver deciso di frazionare in ore i tre giorni di permesso. Sempre se il suo CCNL di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso. Negli altri casi il limite di ore non si applica.
Invece, per i dipendenti di Enti locali l’ultimo CCNL, ai sensi dell’art. 33, comma 1 prevede che “i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Questo articolo si riferisce esclusivamente ai dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave. Quindi per contratto il lavoratore di un Ente locale, se sceglie di frazionare i giorni in ore, non potrà usufruire di più di 18 ore mensili di permesso.
Il lavoratore che richiedere i permessi per sé stesso può utilizzare alternativamente:
La Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 8/2008 ribadisce che il limite delle 18 ore mensili si applica solo se i permessi si usano in modo frazionato e se all’interno del CCNL di riferimento è prevista una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Le ore frazionate possono essere suddivise in giornate lavorative anche in modo diverso rispetto a quella delle due ore giornaliere.
Inoltre, la stessa Circolare chiarisce che se il dipendente fraziona i tre giorni di permesso può in alternativa fruire delle due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorato. Di conseguenza, al lavoratore con disabilità potrebbe non convenire fruire dei tre giorni mensili frazionandoli poiché alternativamente può fruire dei due giorni di permesso. Tra l’altro la Circolare, stabilisce il limite delle 18 ore solo se il lavoratore assiste un familiare con disabilità. Niente è specificato riguardo ai permessi chiesti dal lavoratore per sé stesso.
Infine, per conoscere il calcolo per frazionare i giorni in ore, si può fare riferimento al messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 dove, in caso di orario di lavoro settimanale, indicava questo criterio: “orario normale di lavoro settimanale diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato per tre”.
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