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Scuola

Borse di studio Erasmus e tassazione IRPEF, l’Agenzia delle Entrate spiega i rischi e cosa fare

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Gli importi aggiuntivi versati dall’ateneo nell’ambito delle borse di studio Erasmus+ sono tassabili. Ecco la risposta del Fisco. 

In tema di borse di studio Erasmus+ e somme aggiuntive versate come fondi ulteriori da parte dell’Ateneo, rispetto a quelli del programma europeo per l’iniziativa degli studenti, la risposta all’interpello sottolinea la non esenzione Irpef.

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Una nuova ed interessante risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la n. 171 del 6 aprile 2022, ha evidenziato che per le borse di studio cd. “Erasmus+” non è valevole l’esenzione da IRPEF prevista per le borse studio “Socrates”, con riferimento alle somme ulteriori corrisposte dagli atenei. In particolare, si tratta di somme corrisposte dall’Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”.

Ricordiamo che l’interpello è un’istanza che il contribuente effettua verso l’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale. Vediamo allora nel dettaglio i contenuti di queste utili precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate.

Borse di studio Erasmus+ e somme supplementari erogate dagli atenei: il contesto di riferimento

Le somme versate dall’Università con fondi propri, ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, giacché accessorie rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell’ente universitario.

Ciò anche in considerazione dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, il quale assimila ai redditi di lavoro subordinato le somme da qualsiasi soggetto versate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente verso il soggetto erogante.

Tuttavia, la risoluzione n. 109/E del 2009 evidenzia che, in deroga al regime di imponibilità che, in via generale, vale per le borse di studio, sono riconosciute come al di fuori delle regole IRPEF per specifica previsione di legge, le borse di studio assegnate:

– nell’ambito del programma “Socrates”, istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a patto che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

– agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge n. 390 del 1991;

– dagli Atenei e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per le attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento in paesi stranieri;

– da parte del Governo italiano nei confronti di cittadini stranieri, sulla scorta di accordi e intese internazionali.

In tutte le circostanze sopra delineate vale dunque l’esenzione da Irpef.

Per quanto riguarda invece le somme erogate dall’Università con fondi propri ed a integrazione della borsa di studio cd “Erasmus+“, valgono differenti considerazioni, che ora vedremo.

Le precisazioni dell’AdE nella risposta all’interpello

La delucidazione in oggetto nasce dal quesito espresso dall’istante, un ateneo che finanzia con altri fondi aggiuntivi a quelli del programma europeo l’iniziativa per gli studenti.

Come appena accennato, per i citati importi versati dagli atenei siamo innanzi a somme accessorie, che in quanto tali rilevano:

  • ai fini IRPEF;
  • ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Perché c’è rilevanza fiscale per queste somme? Ebbene, l’Agenzia delle Entrate – nella risposta all’interpello sopra citata – ritiene che per quanto riguarda il caso di specie, per le borse di studio “Erasmus+” non è applicabile l’art. 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999, che comporta l’esenzione da IRPEF per le borse studio “Socrates” anche in relazione alle “somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000“.

Il motivo è esposto di seguito. La disposizione che include l’esenzione dall’Irpef ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio “Erasmus+”, in mancanza di espressi riferimenti testuali, non possono essere ritenute una ulteriore applicazione del programma “Socrates”.

In altre parole, l’Amministrazione Finanziaria ha indicato che una interpretazione estensiva non può essere utilizzata in rapporto alla normativa di esenzione, in quanto quest’ultima, al pari delle norme agevolative, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva.

Conclusioni

Alla luce di quanto riportato non vi sono particolari dubbi circa il rapporto tra le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” ed obblighi di natura fiscale. Esse, in quanto accessorie, sono somme rilevanti ai fini IRPEF e della determinazione della base imponibile IRAP dell’ateneo.

In estrema sintesi, gli importi rilevano ai fini impositivi, giacché alla norma agevolativa non si può applicare il criterio estensivo.

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