Il Reddito di cittadinanza è un sussidio a favore di cittadini in stato di bisogno finalizzato anche all’inserimento lavorativo.
In molti, infatti, pensano che il Reddito di cittadinanza (RdC) sia semplicemente un trattamento economico da utilizzare per la spesa alimentare. In realtà è la pensione di cittadinanza che nasce come misura di contrasto alla povertà. L’intento del decreto n.4/2019, che introduce il Reddito di cittadinanza, era anche quello di supportare e aiutare nella ricerca attiva del lavoro.
Tale intento è stato anche messo in luce dall’attuale legge di Bilancio. Ribadisce, infatti, che il Reddito di cittadinanza ha come obiettivo incentivare l’occupazione prevedendo l’accesso anche ai contratti part-time. Inoltre, sarà caratterizzato da controlli più rigidi a causa delle continue truffe che da subito hanno distinto la misura. Purtroppo, però, i “furbetti” ci sono sempre, anche in altre misure di sostegno, come riportato in questo articolo: “Assegno unico figli: attenzione alle truffe e agli errori che bloccano il bonus“.
Quindi, nel momento in cui il Reddito di cittadinanza è riconosciuto come misura per l’attivazione di politiche attive di lavoro bisogna fare attenzione a non contrarre debiti. In caso contrario, può essere pignorato. Lo ha stabilito l’incredibile sentenza emessa dal giudice Giuseppina De Farfalla (sesta sezione civile del Tribunale dei Catania).
La sentenza del Tribunale di Catania (10450/22) riconosce che il sussidio è pignorabile perché può essere equiparato a un lavoro. Insomma, il reddito di cittadinanza è riconosciuto al pari di uno stipendio.
Quindi come tale, in caso di debiti del beneficiario, sarà decurtato nella misura di un quinto nell’ambito del pignoramento presso terzi. Significa, cioè, che il creditore può chiedere all’INPS di non pagare parte della misura che gli spetta, ma di versarla direttamente a lui.
Questa sentenza, quindi, riconosce l’RdC come misura di sostegno al lavoro e non come sussistenza alimentare. Questo perché il decreto che disciplina tale misura manca qualsiasi riferimento alla sua natura alimentare. È quindi in tal caso è pignorabile.
Bisogna quindi fare attenzione a non confondere, il reddito di cittadinanza con la pensione di cittadinanza. È quest’ultima misura che per la legge è considerata un sussidio per la spesa alimentare. Una misura economica volta all’aiuto di persone che non possono più svolgere il proprio lavoro. Per forza di ciò non potrà mai essere pignorata poiché è prestazione all’assistenza (Art. 545 Cod. proc. Civ.).
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