Festività di Pasqua e non solo, sono pagate in busta paga? La risposta che non ti aspetti

Un lavoratore ha diritto la fruire delle festività di Pasqua e tutte quelle del mese di aprile? Verifichiamo cosa spetta in busta paga. 

In caso in cui lavorasse è prevista una maggiorazione in busta paga. È bene ricordare però che il trattamento economico dei giorni festivi è diverso per i lavoratori retribuiti a ore e quelli retribuiti in maniera stabile (salariati).

Festività di Pasqua e non solo, sono pagate in busta paga
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Le festività previste dalla legge, tra civili e religiose, sono: il 1° gennaio; il 6 gennaio (giorno dell’Epifania); il 25 aprile (giorno della Liberazione); il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell’Angelo); il 1° maggio (Festa dei Lavoratori); il 2 giugno (Festa della Repubblica); il 1° novembre (festa di Ognissanti); l’8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione); il 25 dicembre (Natale); il 26 dicembre.

Sono considerati giorni festivi anche la festività del Santo Patrono del luogo in cui si trova la sede di lavoro o lo stabilimento. Inoltre, i contratti collettivi possono integrare e ampliare l’elenco delle festività indicato in precedenza.

Festività di aprile in busta paga

Il mese di marzo giunge a termine ed è l’ora di prepararsi alle festività di aprile: Pasqua, Pasquetta e il 25. Prendiamo spunto da queste festività per sapere come verranno pagate in busta paga.

Il giorno di Pasqua, il 17 aprile, cade di domenica. Quindi è considerata festività non goduta. Ma di fatto al lavoratore sarà versata una retribuzione come se avesse lavorato. Quindi, nello stipendio avrà in più di lavoro.

Il Lunedì dell’Angelo, la Pasquetta, e il 25 aprile la retribuzione dipenderà se un lavoratore presta attività lavorativa o meno. Nel primo caso, riceverà la paga giornaliera, quella festiva più la maggiorazione per lavoro straordinario. Se invece non lavorerà, gli spetterà solo la paga giornaliera.

Il calcolo dei giorni festivi secondo la legge

In materia di retribuzione delle giornate di festività possiamo fare riferimento alla legge n. 260/1949 (articolo 5) e alla legge n.90/1954 (articoli 2 e 3). Quest’ultima legge, tra l’altro, stabilisce le differenze tra lavoratore con una retribuzione fissa (salariato) e un lavoratore con retribuzione a ore. Non solo. Le differenze dipendono anche se si tratta di festività non è lavorata o lavorata.

La retribuzione per i giorni festivi non lavorati per i lavoratori pagati in misura fissa comprende la normale paga giornaliera. I lavoratori pagati a ore per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno avranno una paga giornaliera ragguagliata a un 1/6 dell’orario settimanale. Alcuni contratti prevedono che se la settimana è di 5 giorni lavorativi, la retribuzione è di 6 ore e 40 minuti.

Le festività lavorate sono considerate come lavoro straordinario. Quindi al lavoratore spetta la normale retribuzione giornaliera, una retribuzione festiva e una maggiorazione per il giorno straordinario

Infine, se i giorni festivi cadono di domenica risulta come festività non goduta. Sarà pagata come un normale giorno di lavoro anche se effettivamente il lavoratore non ha lavorato.

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