Uno dei dubbi più frequenti relativi al pagamento del TFR a rate riguarda il diritto a percepire gli interessi sulle stesse ed il loro ammontare. Ecco la risposta della giurisprudenza.
Il TFR è il trattamento di fine rapporto, spettante al lavoratore che ha interrotto la propria attività lavorativa. Di solito, è liquidato per intero in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla cessazione del lavoro dipendente (105 nel caso di statali). Molte aziende, tuttavia, soprattutto quando la somma da erogare è elevata, applicano la rateizzazione.
Il pagamento a rate può avvenire o perché le parti si sono accordate in tal senso (cd. piano di rateazione) o perché è lo stesso contratto di lavoro che lo prevede. Per i dipendenti pubblici, ad esempio, la legge 122/2010 sancisce l’obbligo di suddivisione rateale della liquidazione, in maniera proporzionale rispetto alla somma totale lorda.
La possibilità di rateizzare il TFR non è espressamente contemplata per il settore privato. La legge, infatti, prescrive soltanto la necessità che venga pagato in tempi stabiliti (ad esempio, per il settore del Commercio il limite è di 45 giorni, mentre nel settore Terziario di 30 giorni). Se il datore di lavoro non adempie entro tale termine, il lavoratore avrà diritto anche agli interessi maturanti fino alla data dell’effettivo pagamento.
Il pagamento dilazionato, tuttavia, non è vietato, perché è prevista la possibilità di stipulare un apposito accordo tra azienda ed ex dipendente in tal senso. Nell’accordo, inoltre, dovrà essere regolato anche il regime degli interessi.
Se, alla fine del rapporto lavorativo, l’azienda decide di erogare il TFR a rate, è senza dubbio, possibile richiedere la rivalutazione dell’importo spettante. L’unico limite è l’espressa previsione, all’interno dell’accordo, di clausole o divieti che neghino tale possibilità.
In relazione al pagamento degli interessi, purtroppo, la legge non prevede nulla di specifico. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la soluzione migliore sarebbe l’applicazione del calcolo degli interessi a scalare, cioè la determinazione di tutti gli interessi sulla somma dovuta, dopo la scadenza del termine per il pagamento.
In base a questo meccanismo, quindi, si verifica il credito residuo a cui ha diritto il lavoratore, maturato di volta in volta. Questo sistema, ad esempio, trova applicazione con i prestiti pluriennali a rate costanti, che sono caratterizzati da un ammortamento degli interessi con una quota decrescente e ad una crescita progressiva della quota capitale.
Il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato sulla periodicità delle rate; ogni mese, quindi, se esse sono mensili.
Il piano di rateazione, inoltre, deve essere necessariamente deciso insieme al dipendente, il quale dovrà accettarlo. È, dunque, necessario un incontro di volontà tra datore e lavoratore. Il consenso del dipendente è, infatti, indispensabile non solo per permettere il pagamento dilazionato del TFR da parte del datore di lavoro, ma anche per decidere in che modo debba avvenire la rateizzazione. Questo meccanismo, in definitiva, è uno strumento di tutela nei confronti dell’ex lavoratore (parte contrattuale debole),perché la disciplina normativa non dichiara nulla in merito.
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