La pensione anticipata è possibile. I lavoratori potranno smettere di lavorare con 5 o 10 anni di anticipo. In che modo?
Chi è iscritto a forme di previdenza complementari può chiedere il pagamento anticipato della pensione integrativa. A stabilirlo è la legge 205/2017, all’art. 1, commi 168 e 169.
Si tratta della cd. RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale istituto permette di anticipare l’accesso alla pensione fino a cinque o dieci anni prima dell’età pensionabile, ottenendo l’anticipo di una rendita sulla futura pensione integrativa.
Con la RITA si ottiene l’anticipo di una quota o del totale che, negli anni, si è maturato nel fondo pensione o tramite forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione.
Anche se tale meccanismo può sembrare molto vantaggioso, in realtà, andrebbe utilizzato con molta cautela. Potrebbe, infatti, interferire con il successivo godimento della pensione vera e propria. Se, infatti, si incassa anticipatamente una parte del fondo integrativo, si diminuisce l’importo della futura pensione.
Possono usufruire della pensione anticipata solo due categorie di lavoratori, a specifiche condizioni.
1) cessazione dell’attività lavorativa:
2) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;
3) maturazione di almeno 20 anni di contributi;
4) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
1) inoccupazione per più di 24 mesi;
2) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni;
3) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Ci sono dei vantaggi fiscali per incentivare tale misura. La parte imponibile della RITA, infatti, è sottoposta a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta, con un’aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di iscrizione a forme di pensione complementari.
La tassazione, però, non è fissa ma diminuisce per ogni anno successivo alla domanda.
La pensione anticipata può essere richiesta sia dai lavoratori privati sia dai pubblici. La condizione essenziale, tuttavia, è che siano iscritti a fondi pensione (chiusi o aperti) o a piani individuali pensionistici (Pip). Non possono accedervi, invece, coloro che hanno aderito ai fondi creati prima del 1993, perché, in tal caso, l’anticipo della pensione potrebbe avere effetti negativi.
La Rendita Integrativa Anticipata dura fino a quando il lavoratore non avrà raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (nel regime pubblico quella attuale è di 67 anni). È, inoltre, cumulabile con le altre misure pensionistiche come, ad esempio, Quota 100 e Opzione Donna. È, altresì, compatibile con l’ape sociale e l’ape volontario.
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