Arrivano importanti novità dall’INPS sul congedo straordinario e i permessi legge 104 con un allargamento della platea dei beneficiari.
La circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 riconosce i benefici anche in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.
Come si legge nella circolare sopra citata, il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, previsto dal D.lgs n. 151/2001 (solo per i lavoratori privati) e i permessi legge 104/1992 sono riconosciuti agli uniti civilmente, anche in favore dell’altra parte.
L’INPS con la circolare detta le istruzioni operative per il riconoscimento di tali benefici in favore dell’altra parte dell’unione civile.
Il diritto del congedo straordinario per i lavoratori del settore privato deve essere riconosciuto all’unito civilmente oltre alla prestazione di assistenza all’altra parte dell’unione civile, anche se tale assistenza si rivolga ad un parente unito. Inoltre, allo stesso modo i parenti dell’altra parte dell’unione civile, potranno assistere l’altra parte dell’unione.
Potranno usufruire del congedo straordinario legge 151, in base al seguente ordine di priorità, come riporta la circolare in oggetto:
“1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, “coniuge convivente” e della “parte dell’unione civile convivente” (in caso di mancanza o affetto da patologie invalidanti o defunto);
3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” nel caso che entrambi i genitori del disabile siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o defunti;
4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o defunti;
5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o defunti;
6) uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o defunti.
Resta il limite del terzo grado di affinità sul requisito della convivenza con l’affine del familiare disabile grave d’assistere.
Potranno usufruire dei tre giorni di permesso al mese retribuiti, i lavoratori dipendenti che assistono un familiare in disabilità grave. Il grado di parentela dei familiari che si possono assistere, è il seguente:
a) coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado (possibilità di estensione fino al terzo grado), riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3;
b) alla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
c) dal convivente di fatto (legge n. 76/2016 comma 36 e 37, articolo 1), che presti assistenza all’altro convivente.
Restano fuori i conviventi di fatto, che possono fruire solo dei permessi legge 104 e non anche del congedo straordinario di due anni. L’INPS, spiega che in questo caso non si instaura il rapporto di affinità, non essendoci la “convivenza di fatto”, ma si tratta di una situazione di fatto tra due persone tra loro unite da un legame affettivo e di reciproca assistenza.
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