Pensioni ed integrazione dei versamenti volontari, ma se qualcosa va storto, i contributi sono restituiti dall’INPS? Esiste una possibilità.
Il diritto al rimborso dei contributi è previsto in pochissime ipotesi. La norma generale prevede che la contribuzione volontaria versata, resta all’ente. In effetti, è utile ad incrementare la prestazione pensionistica scelta.
Cosa succede se qualcosa non va per il verso giusto? Ad esempio il lavoratore è costretto ad interrompere i versamenti dei contributi volontari, in quanto sono sopraggiunti problemi economici. Quindi, con il valore accumulato sa di non poter ottenere la futura pensione. Quindi, i versamenti effettuati sono considerati superflui. Questo è solo un caso ipotizzato, ma ci sono tante altre situazioni che potrebbero configurarsi in questa problematica.
Un recente caso affrontato dagli Esperti di InformazioneOggi.it, riguardano la Pensione con legge 104 e cosa succede se muore il familiare
Un lettore chiede se: “è possibile la restituzione dei contributi volontari versati, in quanto non sono sufficienti al pensionamento?“.
L’INPS non può restituire i contributi versati, anche se questi non sono utili alla pensione perché non si è raggiunto il minimo di 20 anni richiesti. Precisiamo che per accedere alla pensione di vecchiaia nel 2022 sono richiesti i seguenti requisiti: 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi.
Il rimborso dei contributi volontari versati, è una questione più volte chiarita dall’Ente previdenziale e anche nella sentenza della Cassazione n. 27669 del 2005. Il principio generale precisa che i contributi versati non utilizzabili sono incamerati dall’INPS e non possono essere restituiti al lavoratore. In effetti, viene meno il diritto alla restituzione anche se mancano i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale.
L’obbligo di restituzione si configura solo in tre specifici casi, disciplinati dal DPR n. 1432 del 1971 all’articolo 10. La normativa prevede che i contributi possono essere restituiti solo quando i versamenti siano:
a) pagati in ritardo rispetto alla scadenza prevista dall’Ente previdenziale che pregiudica l’assolvimento;
b) siano in contrasto con le disposizioni previste dal Dpr 1432/1971;
c) per periodi coperti, comunque, da contribuzione figurativa ed effettiva.
Sono casi specifici e rari, che difficilmente si verificano.
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