La domanda per la pensione con Quota 41 precoci va presentata secondo alcune scadenze. Cosa succede se non si rispettano?
I contribuenti che hanno maturato i requisiti per Quota 41 precoci sono obbligati a inviare una doppia istanza all’INPS, ai fini dell’erogazione dell’assegno pensionistico: la domanda di certificazione del diritto e la domanda di pensione vera e propria.
Ma quali sono le tempistiche da rispettare per evitare di incorrere in ritardi nel pagamento della prima rata della pensione? Al riguardo, l’INPS precisa tutte le istruzioni per gli interessati, tenendo conto che è sempre necessario rispettare la finestra mobile di tre mesi.
I contribuenti che, entro settembre, hanno raggiunto i presupposti per l’accesso a Quota 41 precoci possono inoltrare, entro il 30 novembre, domanda all’INPS per la certificazione del diritto. In caso di accoglimento, sarà necessario trasmettere la seconda richiesta, quella di pensione.
La prima decorrenza utile per l’assegno è specificata dall’Istituto di Previdenza nella notifica di esito positivo dell’iter burocratico, in base a quanto indicato nella Circolare n. 99/2017. In caso di ritardi nell’invio delle domande, il pagamento partirà dal mese successivo a quello di presentazione delle richieste. Per dimezzare le tempistiche, chi possiede già tutti i presupposti, può anche inoltrare le due istanze contemporaneamente.
È necessario specificare, tuttavia, che, per la certificazione del diritto, sono previste due finestre temporali: il 15 luglio (con risposta entro il 15 ottobre) e il 30 novembre (con risposta entro il 31 dicembre). Chi invia le proprie domande nell’ultima data, tuttavia, rischia di vedere decaduta la richiesta, in caso di mancanza di risorse residuali. In caso di mancato accoglimento, sarà necessario replicare il procedimento il prossimo anno. Il 31 marzo 2026, quindi, sarà possibile presentare nuovamente all’INPS l’istanza per la certificazione del diritto e, poi, la domanda di pensione.
Ricordiamo, infine, quali sono i requisiti per poter accedere al pensionamento in anticipo con tale strumento di flessibilità in uscita. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno iniziato a lavorare molto presto e che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età. In totale, sono necessari 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
La Legge di Bilancio 2025 non ha modificato i destinatari di Quota 41 precoci e, dunque, potranno continuare a beneficiarne le seguenti quattro categorie: disoccupati che hanno smesso di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, caregivers da almeno sei mesi di disabili gravi, disabili almeno al 74% e lavoratori addetti a mansioni usuranti (svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7 di attività).
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