È possibile usufruire della pensione anticipata senza subire penalizzazioni se si svolge il ruolo di caregiver. Come si accede alla misura?
I caregivers che assistono familiari disabili gravi hanno la facoltà di anticipare l’uscita definitiva dal mondo del lavoro. Si tratta di un metodo alternativo alla già conosciuta Ape Sociale, confermata dall’ultima Legge di Bilancio.
Quest’ultima misura è erogata dall’INPS ai soggetti che hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e che appartengono a una delle seguenti categorie: carevigers da almeno sei mesi di un familiare affetto da disabilità grave, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, disoccupati che hanno smesso di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi e lavoratori addetti ad attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure almeno 6 negli ultimi 7. Ma i caregivers possono contare anche su un’altra misura, ideata per assicurare assistenza al disabile grave, ma che può rivelarsi un ottimo strumento pensionistico. Di quale si tratta?
I caregivers prossimi alla pensione hanno la possibilità di usufruire del congedo biennale retribuito per smettere di lavorare due anni prima. In questo modo potranno continuare a percepire la retribuzione e a godere dell’accredito dei contributi previdenziali senza lavorare, ma a condizione che venga prestata assistenza a un familiare affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Il congedo spetta ai dipendenti, sia pubblici sia privati, e permette di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni, anche frazionabili. Se, dunque, si richiede nell’ultimo biennio prima della pensione, il beneficiario potrà maturare i requisiti fondamentali senza dover prestare effettiva attività lavorativa. Di fatto, si può accedere al pensionamento con un biennio di anticipo, senza alcun tipo di penalizzazione. C’è, tuttavia, una limitazione: la convivenza o la residenza anagrafica con il disabile assistito. La mera condizione di essere parente, quindi, è obbligatoria ma non sufficiente, ma è richiesta la residenza nello stesso stabile.
Al riguardo, è opportuna la consultazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010, che prevede in maniera dettagliata cosa si intende per convivenza. La normativa sottolinea che è “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)“. L’assistenza, infine, deve essere continuativa.
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