Le prestazioni percepite dagli invalidi possono essere pignorate in caso di accredito su conto corrente? Per la legge non ci sono dubbi.
I debitori che non adempiono ai propri obblighi possono essere sottoposti al pignoramento del conto corrente, al fine di soddisfare le pretese creditorie. Tra i beni rientranti nell’esecuzione forzata ci sono anche le somme eventualmente depositate sui conti correnti intestati ai debitori.
La legge, tuttavia, prevede dei limiti, per salvaguardare la dignità dei soggetti coinvolti. Ma cosa succede nel caso in cui ad avere debiti sia un invalido? In tale ipotesi, il conto corrente può essere pignorato? Ecco cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Il pignoramento del conto corrente rientra nelle ipotesi di espropriazione presso terzi, perché il denaro del debitore si trova nella disponibilità dell’istituto bancario o postale. Secondo l’articolo 545 del codice processuale civile, le prestazioni assistenziali non possono essere pignorate.
Di conseguenza, il conto corrente delle persone invalide può essere soggetto a pignoramento, ma con alcune importanti limitazioni. In particolare, determinate misure, come l’assegno mensile di assistenza riconosciuto a chi ha un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 99%, la pensione d’inabilità per invalidi civili totali, l’indennità di accompagnamento e la pensione d’inabilità per i ciechi assoluti e per i ciechi parziali, non possono essere in alcun modo sottratti ai legittimi titolari. Al contrario, rientra tra le prestazioni pignorabili l’Assegno Ordinario d’Invalidità, perché è una misura a carattere previdenziale e non assistenziale.
Se sul conto corrente del disabile vengono regolarmente accreditate le misure economiche elencate, allora non si potrà procedere con l’esecuzione forzata. Il titolare potrebbe opporre opposizione dinanzi al giudice, provando l’inesistenza di ulteriori redditi depositati. Nel caso in cui il conto corrente dovesse essere usato per l’accredito di altre prestazioni (ad esempio, la pensione di vecchiaia o lo stipendio), allora il creditore sarà legittimato a intervenire.
Anche in tale ultimo caso, però, sarà necessario rispettare alcuni principi cardini, a tutela di lavoratori dipendenti e pensionati. Il denaro presente sul conto prima della notifica del pignoramento può essere bloccato soltanto se eccede di tre volte l’ammontare dell’Assegno Sociale, cioè 1.616,04 euro. Un cifra inferiore, di conseguenza, è impignorabile.
In conclusione, i debitori affetti da invalidità dovrebbero avere due conti correnti distinti: uno per l’accredito delle prestazioni assistenziali e un altro per le altre eventuali entrate. Seguendo tale consiglio, si può continuare a usufruire in maniera illimitata delle misure erogate, senza il rischio di vedere bloccate tutte le somme percepite.
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