Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un importo che è accantonato ogni mese in base al lavoro svolto. Un Lettore ci chiede se: “Sono un lavoratore dipendente, posso chiedere un anticipo del TFR, lavoro da 5 anni”.
Il TFR è pari alla retribuzione annua divisa per il coefficiente di 13,5 (regolamentato dal Codice Civile all’articolo 2120). A tale importo si applica una trattenuta dello 0,50% a titolo di contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), che viene versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS.
Analizziamo in quest’articolo come funziona l’accantonamento del TFR e i requisiti per chiedere un anticipo al datore di lavoro.
Il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR accantonato dal datore di lavoro, solo se rispetta determinati requisiti. Ogni anno, la somma accantonata del Trattamento di Fine Rapporto, è rivalutata in base a un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Il lavoratore, in alcuni casi, può ottenere un’anticipazione del TFR prima della cessazione del contratto, ma solo se ricorrono precise condizioni previste dalla legge. I requisiti da rispettare per richiedere l’anticipo del TFR al datore di lavoro sono: aver maturato almeno 8 anni di anzianità nella stessa azienda;
dimostrare che la richiesta rientri in una delle seguenti tre motivazioni ammesse:
Inoltre, anche se il lavoratore ha i requisiti, l’azienda non è obbligata a concedere l’anticipo a tutti. Può soddisfare le richieste nei limiti del 10% dei dipendenti aventi diritto, e comunque non oltre il 4% del totale dei lavoratori in forza.
Infine, l’importo che il datore di lavoro può anticipare varia in base alla gestione del TFR: fino al 70% del TFR maturato, se l’azienda versa al Fondo di Tesoreria INPS (obbligatorio per le aziende con oltre 50 dipendenti); si può superare il 70% solo se il TFR è accantonato in azienda.
Nel secondo caso, l’anticipo è a discrezione del datore di lavoro, che può valutare caso per caso per evitare di creare un precedente difficile da sostenere economicamente.
Le aziende possono rifiutare l’anticipo, anche in presenza dei requisiti, quando hanno meno di 25 dipendenti, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 2749 del 6 marzo 1992. Anche le imprese in crisi aziendale, riconosciuta ai sensi della legge n. 675 del 1977, sono esonerate dall’obbligo di erogare anticipi sul TFR.
Purtroppo, il nostro Lettore non ha i requisiti per poter chiedere l’anticipo del TFR al datore di lavoro, servono almeno 8 anni di anzianità nella stessa azienda.
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