Oggi le banche sono a portata di un click, con l’Home bancking è possibile fare operazioni a qualsiasi ora e comodamente online. Ma non sempre è la situazione ideale.
L’ABF – Collegio di Bari con la decisione numero 3438 del 02 aprile 2025 ha dovuto affrontare una situazione molto delicata. Un cliente, titolare di un conto corrente online, si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario dopo aver visto respinto il suo reclamo contro la banca. Il motivo riguardava il servizio di home banking bloccato e non funzionante, pertanto, non riusciva ad accedere né dal sito né dall’app.
Purtroppo, il blocco è avvenuto proprio nei giorni in cui doveva effettuare il pagamento finale per un acquisto importante. Dopo aver segnalato il problema l’8 aprile 2024 e non avendo ricevuto supporto, l’11 aprile ha chiesto al venditore di posticipare il pagamento o annullare l’acquisto. La richiesta è stata rifiutata e il venditore ha trattenuto un anticipo di 3.670 euro, come previsto dal contratto, e ha rimesso il bene in vendita a un prezzo maggiorato (8.499 euro).
Il cliente, vista la perdita subita riconducibile al servizio dell’Home banking bloccato, ha chiesto un risarcimento alla banca per un totale di 7.169 euro, sommando la caparra persa e la differenza di prezzo rispetto al nuovo annuncio.
Però, la banca a sua difesa, ha ribattuto che il cliente aveva altri conti correnti attivi. Inoltre, i primi pagamenti della caparra, erano stati effettuati da un altro conto. Inoltre, il problema di accesso era stato segnalato solo all’ultimo momento e la segnalazione non riporta l’urgenza del bonifico.
L’intermediario ha sostenuto che se fosse stata evidenziata la necessità urgente, la banca avrebbe potuto eseguire il bonifico per conto del cliente.
Alla fine, l’Arbitro ha dato ragione alla banca in quanto il cliente non ha dimostrato in modo chiaro che: il contratto con il venditore sia effettivamente stato annullato; il danno economico sia dipeso direttamente dal blocco del conto; non ci fossero alternative reali per effettuare il pagamento.
Il Collegio di Bari ha respinto il ricorso e non ha riconosciuto nessun risarcimento. È possibile consultare qui la decisione dell’ABF n. 2438 del 2 aprile 2025.
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