I titolari dell’assegno ordinario di invalidità (AOI), è un trattamento economico riconosciuto ai soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa.
L’assegno ordinario di invalidità è previsto dalla Legge n. 222 del 1984 e al compimento dei 67 anni si trasforma in pensione di vecchiaia, ma quale sarà l’importo?
L’AOI è calcolato in base ad un coefficiente di trasformazione, stabilito in base all’età del beneficiario, all’atto dell’approvazione della pratica dell’assegno ordinario di invalidità. La Legge 222 del 1984 e in particolare la circolare INPS numero 45 del 2015, precisa che il coefficiente di trasformazione applicato all’atto dell’erogazione dell’AOI, non cambia al momento della conversione in pensione di vecchiaia.
Al compimento dei 67 anni, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in modo automatico in pensione di vecchiaia, ma il coefficiente di trasformazione non cambia. Il beneficiario non dovrà presentare domanda di pensionamento, in quanto l’Istituto previdenziale provvede in automatico alla conversione. L’assegno di pensione, inoltre, non può essere inferiore all’assegno di invalidità percepito prima della conversione.
Se i titolari di AOI continuano a lavorare, i contributi quantificati per l’assegno di invalidità, saranno valorizzati per la pensione? La normativa non prevede che si possano ricalcolare i periodi contributi antecedenti all’assegno di invalidità. Neanche la valorizzazione dei contributi versati mentre si percepisce la prestazione economica.
Al raggiungimento dell’età pensionabile (ad oggi 67 anni) si converte l’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, in base all’articolo 1, comma 10, della legge 222 del 1984. Sono considerati ai fini del diritto e non della misura pensionistica, soltanto gli anni in cui il richiedente ha percepito la prestazione di invalidità.
Precisiamo che l’assegno di invalidità è una prestazione economica non reversibile, questo significa che termina alla morte del beneficiario, non è trasferibile agli eredi. La prestazione è erogata ai lavoratori dipendenti che hanno una riduzione di due terzi della capacità lavorativa. Inoltre, per potere ottenere la prestazione economica, il lavoratore deve vantare cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda.
La prestazione economica non deve essere confusa con l’assegno di invalidità civile (Legge 118/1971, articolo 13), in quanto si tratta di una prestazione assistenziale e non riguarda il requisito contributivo ma è legata al requisito reddituale. Non possono fare richiesta dell’assegno ordinario di invalidità i lavoratori del pubblico impiego, i quali hanno diritto a discipline speciali attualmente in vigore.
Infine, non esiste un requisito anagrafico per ottenere la prestazione, ma solo un requisito medico legale, che stabilisce la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.
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