Il compimento dei 67 o dei 70 anni di età potrebbe avere delle importanti implicazioni sulla pensione anticipata con Quota 100.
Quota 100 è lo strumento di pensione anticipata, inserito in maniera sperimentale dal 2019 al 2021, riservato ai lavoratori che, entro il 31 dicembre 2021, hanno maturato 62 anni di età e almeno 38 di contribuzione.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, si considerano tutte le tipologie di versamenti, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Nel caso di contributi accreditati presso differenti gestioni, invece, è possibile richiedere il cumulo. A differenza delle altre forme di anticipo pensionistico, Quota 100 non comporta penalizzazioni sul calcolo dell’assegno pensionistico. L’INPS, dunque, non procede con il taglio dell’1,5% per ciascun anno di anticipo, come avviene per la pensione di vecchiaia.
Ma cosa succede quando il lavoratore che ha beneficiato di tale strumento e, dunque, ha smesso di lavorare a 62 anni, raggiunge i 70 anni? Si tratta di un dubbio che attanaglia tantissimi contribuenti. Ecco cosa stabilisce la legge al riguardo.
Chi ha smesso di lavorare con Quota 100 ed è prossimo al compimento dei 70 anni di età deve presentare domanda per il ricalcolo dell’assegno? Assolutamente no, perché Quota 100 è una pensione definitiva e non uno strumento di accompagnamento all’uscita dal lavoro, come ad esempio APE Sociale.
Gli interessati, quindi, non devono inoltrare all’INPS alcuna richiesta. A far luce sulla vicenda è lo stesso Decreto Legge n. 4/2019, che ha introdotto tale tipologia di pensionamento anticipato. Si tratta di un incredibile vantaggio, se si pensa che altre forme di flessibilità in uscita, come la nuova Quota 103, impongono, al contrario, il ricalcolo della pensione tramite il sistema contributivo puro.
Quota 100, come anticipato, non comporta alcuna penalizzazione sull’ammontare dell’assegno per i lavoratori e, dunque, chi sta normalmente percependo la pensione continuerà a ottenere dall’INPS le stesse somme, in base al montante contributivo accumulato al momento della domanda. Questo significa che chi aveva contributi antecedenti al 1996 e ricade nel sistema misto, continuerà a beneficiare di tale meccanismo.
Ricordiamo, però, che al compimento dell’età pensionabile, ossia 67 anni, viene meno il divieto di cumulo con i redditi da lavoro. Di conseguenza, gli interessati potranno sommare la pensione a eventuali redditi da lavoro, sia autonomo sia dipendente, senza alcun limite e senza il rischio di subire decurtazione dell’assegno previdenziale.
Prima del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, invece, coloro che smettono di lavorare con Quota 100 soggiacciono al divieto di cumulo con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da attività occasionali fino a 5 mila euro annui.
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