Con il Modello 730 è possibile richiedere la detrazione delle spese mediche affrontate durante l’anno. Per quali prestazioni spetta? Scopriamolo.
Una delle agevolazioni fiscali più richieste dai contribuenti che presentano la Dichiarazione dei Redditi è la detrazione IRPEF delle spese sanitarie.
In particolare, la misura è riconosciuta nella percentuale del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Se l’ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta di riferimento è inferiore a tale importo, la detrazione non spetta.
Per usufruire del beneficio è obbligatorio che i pagamenti siano stati effettuati tramite mezzi tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte di debito e credito e assegni bancari. Il pagamento in contanti è consentito solo per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal SSN.
I contribuenti, devono, inoltre, conservare i documenti attestanti le spese sostenute per almeno 5 anni, perché potrebbero ricevere controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per le fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro è necessario apporre l’imposta di bollo di 2 euro.
La detrazione può essere ottenuta sia per le spese personali del contribuente che presenta la Dichiarazione dei Redditi sia per quelle dei familiari fiscalmente a carico.
Ma quali sono le prestazioni mediche e sanitarie per le quali si può beneficiare della detrazione al 19%? Vi rientrano anche la ginnastica posturale e i massaggi linfodrenanti, effettuati a scopo terapeutico? Vediamo cosa stabilisce la normativa.
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L’art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR prevede che la detrazione IRPEF al 19% spetta per le spese mediche e di assistenza specifica, per le spese chirurgiche, le prestazioni specialistiche e per le protesi sanitarie.
Per l’ottenimento dell’agevolazione è necessario che sussistano due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo. La prestazione per la quale si richiede la detrazione, in pratica, deve essere stata resa da un medico specialista nella determinata branca a cui si riferisce la specializzazione.
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Per quanto riguarda le sedute di linfodrenaggio è opportuno un chiarimento. Se vengono svolte da massofisioterapisti iscritti all’albo professionale e, nel dettaglio, all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, il beneficio fiscale è dovuto. Serve anche la prescrizione medica e l’indicazione, nel documento fiscale di spesa, della descrizione della figura professionale che ha reso il servizio e della specificazione dei riferimenti che accertano l’iscrizione all’albo.
Per la ginnastica posturale, la detrazione delle spese sostenute può esserci per i servizi relativi alla cura e al recupero della salute, regolarmente prescritti da un medico specializzato.
Non possono, invece, essere detratti i massaggi effettuati presso i centri estetici oppure i corsi o le lezioni di ginnastica posturale tenuti in palestre prive dell’autorizzazione all’erogazione di prestazioni sanitarie.
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