Come si calcola il congedo di maternità ai fini della pensione? Due le procedure: ecco le differenze e gli eventuali costi.
Una lavoratrice in maternità può chiedere l’accredito dei contributi figurativi oppure il riscatto degli stessi ai fini pensionistici. Le procedure sono diverse, ma possono essere applicate su tutte le pensioni.
Scegliere l’una piuttosto che l’altra dipende dai casi in cui si chiede il congedo di maternità. Scopriamo come funzionano e le differenze che ci sono tra le due procedure.
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Per prima cosa bisogna chiarire le differenze tra astensione obbligatoria e astensione facoltativa per la maternità. Il primo, detto anche congedo di maternità, dura 5 mesi e i contributi che si maturano durante questo periodo sono validi ai fini della pensione.
L’astensione facoltativa, invece, è il cosiddetto congedo parentale, che offre a entrambi i genitori (alternativamente) la possibilità di assentarsi dal lavoro per uno specifico monte di ore, sfruttando i permessi previsti dalla normativa proprio per questo scopo.
I contributi figurativi maturati durante il periodo di congedo sono accreditati gratuitamente, purché la lavoratrice stessa presenti l’apposita domanda all’INPS, allegando l’autocertificazione che sostituisce il certificato del bambino.
A questo punto bisogna distinguere tra:
In pratica, chi può ottenere l’accredito dei contributi per maternità? La risposta è piuttosto semplice: le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo obbligatorio di maternità. Nello stesso tempo, però, dovranno aver maturato almeno un contributo settimanale in tutta la vita assicurativa. Non solo: l’accredito figurativo dei contributi deve inserirsi nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale esiste l’obbligo del versamento di contributi AGO (Assicurazione generale obbligatoria).
Invece, la lavoratrice che vuole richiedere l’accredito dei contributi al di fuori del rapporto di lavoro deve far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.
Una domanda che le madri lavoratrici fanno spesso è: “quanti mesi di contributi figurativi spettano per ogni figlio?”. Si possono riscattare i contributi figurativi obbligatori 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto: quindi, 5 mesi per ogni figlio.
In caso di astensione facoltativa il riscatto dei contributi pensionistici avviene dopo il pagamento di una somma a carico del lavoratore. Anche per il riscatto dei contributi facoltativi, come abbiamo già anticipato, la lavoratrice deve presentare un’apposita domanda all’INPS, allegando il certificato di nascita del bambino oppure una autocertificazione da cui si possa risalire alla paternità, maternità e data di nascita del bambino.
Per richiedere il riscatto dei contributi maturati durante l’astensione facoltativa per maternità è necessario aver versato almeno 260 contributi settimanali effettivamente lavorati (corrispondono a 5 anni di contributi).
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