Il congedo straordinario può essere richiesto solo per un periodo di tempo ben definito dalla legge. Esistono eccezioni a tale regola? Scopriamolo.
Il congedo straordinario è un’agevolazione fondamentale, che consente ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave di assentarsi dal lavoro e continuare a percepire la normale retribuzione.
Nel dettaglio, si tratta di un periodo di assenza della durata massima di due anni, frazionabile in giorni ma non in ore, concesso ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), al fine di consentire la conciliazione tra la vita lavorativa e il dovere di assistenza.
Possono richiedere il congedo solo alcuni familiari, secondo un preciso ordine di priorità: il coniuge convivente, l’unito civilmente o il convivente di fatto del disabile grave, il padre o la madre del disabile, uno dei figli conviventi del disabile grave, il fratello o la sorella convivente del disabile e un parente o affine entro il terzo grado convivente.
L’ordine scala solo in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del soggetto che si trova in una posizione gerarchicamente superiore.
Il limite dei due anni è sempre applicabile oppure esistono delle eccezioni? Al riguardo, la legge è molto chiara. Vediamo cosa stabilisce.
Un lettore ha inviato alla nostra Redazione il seguente quesito:
“Salve, si possono cumulare due anni di aspettativa retribuita a ulteriori due anni per assistere due persone con Legge 104? Grazie mille“.
Chiariamo al nostro gentile Lettore che il congedo straordinario non può durare più di due anni per ciascun lavoratore e per ciascun disabile. I beneficiari, dunque, non possono in alcun caso raddoppiare la durata dell’assenza dal lavoro e ogni disabile può essere assistito da un solo familiare.
L’unica eccezione è prevista per i genitori di figli disabili, che possono richiedere il congedo per assistere lo stesso figlio in maniera alternata.
La Legge n. 151/2001 sottolinea che ciascun dipendente può richiedere massimo due anni di congedo in tutta la sua vita lavorativa. Il Lettore, quindi, può scegliere solo un familiare disabile grave da assistere e chiedere il congedo straordinario esclusivamente per uno di essi e non per entrambi. Ad esempio, potrebbe utilizzare un anno di permesso per prestare assistenza ad un disabile e un altro per assistere l’altro.
In definitiva, i due anni di congedo possono essere usati anche per assistere più di un disabile e, allo stesso modo, un disabile può essere assistito da più di un familiare, ma a condizione che non vengano oltrepassati i due anni. Non è possibile, dunque, raddoppiare il congedo da due a quattro anni.
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