Gli alunni disabili hanno diritto ad attestati particolari o possono conseguire il normale diploma di maturità? Scopriamolo.
Non tutti gli studenti riescono a conseguire il diploma di maturità.
Chi non è in grado di sostenere le normali prove d’esame riceve un attestato di credito formativo, regolato dall’art. 20, comma 5, del Decreto Legislativo n. 62/2017.
Tale documento, tuttavia, non è valido ai fini dell’iscrizione all’università. Il disabile che ha ricevuto l’attestato e intende proseguire gli studi, dunque, dovrà sostenere l’esame di maturità da privatista, se ne possiede le facoltà.
Un’ipotesi particolare è quella degli alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), che possono sostenere l’ordinario esame di Stato per ottenere il diploma ma secondo modalità specifiche, rapportate alla loro situazione.
Gli studenti con DSA vengono dispensati dalla prova scritta di lingua straniera e sottoposti a una prova orale sostitutiva, in base ai parametri stabiliti dalla Commissione. In caso di esito positivo dell’esame, viene rilasciato il diploma di maturità, ma senza alcuna menzione alla dispensa.
Per gli altri alunni con diversi bisogni educativi specifici, il Consiglio di classe deve predisporre idonei piani didattici personalizzati. In questo caso, non ci sono dispense da prove di esame ma verranno svolte sulla base degli strumenti già usati durante l’anno scolastico. Anche in questa ipotesi, il superamento della procedura comporta il rilascio del diploma senza menzione agli strumenti differenziati usati.
Anche gli studenti titolari di Legge 104 hanno il diritto di sostenere l’esame di Stato.
Al Consiglio di classe, tuttavia, spetta decidere se le singole prove saranno equipollenti, cioè simili a quelle ordinarie ma con modalità differenti, oppure non equipollenti, cioè con struttura e livello diversi.
Il superamento delle prove equipollenti comporta il rilascio del diploma senza menzione delle specificità.
Ci si può anche avvalere dell’esperienza di insegnanti ed esperti che hanno eventualmente già seguito l’alunno durante l’anno scolastico, come i docenti di sostegno.
Per gli studenti disabili che li richiedono, possono essere concessi tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove scritte. In casi eccezionali ed estremamente gravi, la Commissione può prevedere che le prove equivalenti vengano compiute in un periodo più esteso.
La prova orale per gli alunni affetti da disabilità segue le regole per l’attestato di credito formativo, sancite dall’art. 20 del Decreto Legislativo n. 62/2017.
Per ciascun candidato che beneficia delle agevolazioni della Legge 104, la Commissione è tenuta a predisporre materiali didattici conformi al Piano Educativo Individualizzato (PEI), finalizzati al colloquio orale. La Commissione può anche adattare le griglie di valutazione delle prove scritte e orali al PEI.
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