Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio, l’istituto di previdenza ha rimarcato che il congedo straordinario non riduce lo stipendio. I dettagli.
Il congedo straordinario consiste in un lasso di tempo di assenza dal lavoro regolarmente retribuito, e assegnato ai lavoratori subordinati che assistono familiari. Questi ultimi debbono presentare un disabilità grave certificata, in base a quanto previsto dalla legge. È possibile domandare, ed ottenere, il congedo straordinario per un periodo massimo di un biennio nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
Ebbene, sulla scorta degli ultimi chiarimenti offerti da Inps con il messaggio n. 30 del 4 gennaio scorso, il congedo straordinario disabili non riduce lo stipendio. Vediamo più da vicino le precisazioni dell’istituto che dissipano i dubbi a riguardo.
L’appena citato messaggio n. 30/2024 è frutto delle richieste di chiarimenti, per quanto attiene ai criteri di calcolo del rateo di tredicesima e di quattordicesima mensilità nell’indennità spettante in caso di congedo.
Ebbene l’indennità è piena e non viene decurtata, anzi chi se ne avvale per finalità assistenzialistiche, ha diritto ad un compenso pari all’ultima retribuzione anteriore all’inizio del periodo di congedo.
Essa deve intendersi in senso ampio, ovvero relativa a tutte le voci fisse e continuative, compreso il rateo di tredicesima mensilità, ma anche le altre eventuali mensilità aggiuntive, premi, indennità e così via. In altre parole, sia tredicesima che quattordicesima mensilità sono quantificabili nella base di calcolo dell’indennità, assegnata a chi fruisce del congedo straordinario biennale per l’assistenza di familiari disabili. Da notare che quest’indennità è altresì agevolata dalla presenza della contribuzione figurativa.
Sono esclusi soltanto gli emolumenti variabili della retribuzione, come, ad esempio, quelli correlati alla presenza fisica sul luogo di lavoro. Anche di ciò si trova espressa menzione nel messaggio.
Detto messaggio n. 30 del 4 gennaio integra le circolari nn. 61/2001 e 32/2012, che chiarivano il concetto di retribuzione rilevante, ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità per congedo straordinario biennale.
La tredicesima – spiega l’Inps – nel tempo ha assunto distinte caratteristiche in quanto, oltre a essere emolumento fisso e ricorrente, è versata in un certo periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e privati. Non solo. L’istituto di previdenza ricorda che anche i giudici hanno affermato che la tredicesima rappresenta – nei tempi odierni – un emolumento corrente fisso di natura non differente dello stipendio – e corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati al di là del merito. Ecco perché non vi sono ostacoli ad ‘integrarla’ nell’indennità per congedo straordinario biennale.
Da notare infine che detta indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che in seconda battuta la recupera tramite conguaglio a credito con i contributi, che deve pagare all’istituto di previdenza.
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