La normativa relativa al congedo straordinario e ai permessi 104 ha subito un’importante modifica. Cosa cambia per i lavoratori?
Il Decreto legislativo n. 105/2022 ha stabilito che i permessi retribuiti e il congedo biennale possono essere richiesti anche da più dipendenti per assistere lo stesso familiare disabile grave. I beneficiari, dunque, potranno fruire di tali misure in maniera alternativa tra di loro (mai negli stessi giorni).
Il Decreto ha abolito la figura del cd. referente unico dell’assistenza, per mezzo della quale i giorni di permesso retribuito potevano essere concessi ad un solo lavoratore dipendente per lo stesso malato.
Tramite il Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, l’INPS ha chiarito una serie di aspetti relativi alle novità che coinvolgono i permessi 104 e il congedo straordinario. In particolare, l’Istituto di Previdenza ha specificato le condizioni e le modalità di presentazione delle domande dei benefici, nelle ipotesi in cui più lavoratori dipendenti vogliano richiedere le agevolazioni per prestare assistenza alla stessa persona con gravi disabilità.
In tal senso, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per non perdere il diritto ai permessi e ai congedi retribuiti.
Nel Messaggio n. 4143 dello scorso 22 novembre, è stata sottolineata la possibilità di presentare richiesta di congedo straordinario anche in periodi per i quali si è già beneficiato dei tre giorni di permesso mensile retribuito, previsti dalla Legge 104/1992.
Questa opportunità riguarda anche il prolungamento del congedo parentale oppure le ore di permesso alternative a tale misura, finalizzate all’assistenza dello stesso soggetto disabile grave.
L’INPS ha chiarito che, per i mesi in cui c’è già stata l’autorizzazione a fruire del congedo straordinario, potranno essere approvate anche domande con oggetto i tre giorni di permesso mensile o il prolungamento del congedo parentale inviate da altri referenti, per accudire la stessa persona affetta da disabilità grave.
La regola che trova applicazione, dunque, è quella prevista nell’ipotesi di un’antecedente autorizzazione al congedo straordinario o ai permessi 104.
L’unico limite da rispettare riguarda le tempistiche per la fruizione delle agevolazioni lavorative. Esse, infatti, non possono essere utilizzate nella stessa giornata. La ragione di tale previsione risiede nella circostanza che si tratta di due misure pensate per perseguire lo stesso obiettivo e che, dunque, non possono che essere alternative.
Gli Uffici territoriali INPS avranno il compito di riesaminare i provvedimenti già emanati e le domande ricevute e da definire, tenendo conto degli ultimi chiarimenti dell’Istituto di Previdenza.
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