In alcuni casi, è previsto l’esonero dal versamento delle quote del TFR e dal ticket di licenziamento. A chi è destinata la misura? Ecco cosa stabilisce l’INPS.
Con la Legge di Bilancio 2024 è stata riconfermata un’importante misura relativa al Trattamento di Fine Rapporto, in vigore dal 2020.
È stato prorogato l’esonero, per le società in liquidazione giudiziale oppure in amministrazione straordinaria che hanno ricevuto provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel 2022 e nel 2023, di versamento al Fondo di Tesoreria, per i soli lavoratori destinati dalle misura, delle quote di TFR riguardanti la retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro. Allo stesso modo, sono esonerati dal versamento del ticket di licenziamento.
Gli esoneri possono essere ottenuti per il 2023 e il 2024, entro il limite di spesa (totale, per entrambe le misure) di 21 milioni di euro per ogni anno.
Attraverso il Messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, l’INPS ha evidenziato quali sono le regole per usufruire dell’esonero dal pagamento delle quote di TFR e del ticket di licenziamento.
L’INPS ha specificato che le esenzioni devono essere chieste al Ministero del Lavoro nel momento di invio della domanda di autorizzazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Le aziende intenzionate ad usufruire dell’agevolazione devono indicare:
L’esonero non viene applicato in maniera automatica ma va richiesto tramite domanda di ammissione.
A tal fine, i curatori o i commissari straordinari devono trasmettere all’INPS la relativa istanza, compilando il modulo reperibile sul sito dell’Istituto di Previdenza, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“.
Nel caso in cui si posseggano tutti i requisiti per l’esonero, verrà attribuito il codice autorizzazione (CA) “0Q”.
L’operazione è disposta:
Per la liquidazione del TFR ai lavoratori, infine, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari devono inviare la richiesta di liquidazione attraverso il servizio accessibile dal sito web dell’INPS, denominato “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)“.
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