L’Assegno Ordinario di Invalidità prevede una trattenuta sullo stipendio che varia in base al reddito. Vediamo quando si applica.
I lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo per un’infermità fisica o mentale possono ottenere l’Assegno Ordinario di Invalidità.
Secondo la Legge 335/1995, articolo 1 comma 42, con riferimento all’Assegno Ordinario di Invalidità si applica una trattenuta sullo stipendio che fa riferimento solo al reddito. Di conseguenza l’applicazione riguarda solamente le giornate lavorative.
Per quanto riguarda la percentuale trattenuta sarà pari al
La trattenuta non viene applicata, invece, nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente sia inferiore a quattro volte l’assegno sociale. Secondo la normativa c’è un’altra condizione da rispettare. Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con l’Assegno ridotto non dovrà essere inferiore a quello che il soggetto percepirebbe se il reddito risultasse pari alla soglia limite della fascia precedente a quella di collocamento del reddito posseduto.
Significa che la decurtazione non potrà mai tagliare il reddito oltre quattro volte il minimo della pensione.
Ricordiamo in conclusione che l’Assegno di invalidità ha validità triennale e che per non perderlo occorrerà procedere con il rinnovo prima della scadenza.
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