Anche le bollette non pagate scadono, ma tramite la prescrizione l’interessato può evitare problemi con i fornitori. Quali sono le tempistiche?
Le bollette dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua cadono in prescrizione.
Fino a tale momento, il fornitore può esigere il pagamento degli importi non versati dall’utente intentando un’azione giudiziaria.
Intervenuta la prescrizione, invece, l’adempimento non può più essere preteso, a meno che non si sia verificata la sospensione oppure l’interruzione del termine di prescrizione.
La prescrizione è automatica; basta, quindi, il mero trascorrere del tempo.
Nonostante il debitore sia libero in relazione alle somme prescritte, se per caso dovesse pagare (per errore o ignoranza) un debito caduto in prescrizione, non ha diritto alla restituzione dell’ammontare versato.
Le bollette non hanno tutte lo stesso termine di prescrizione. Di norma:
Sono, inoltre, soggetti a prescrizione quinquennale tutti gli altri pagamenti periodici annuali o frazionati, come la TARI (la tassa sui rifiuti), i contratti per l’utilizzo della connessione internet, il canone TV, le spese per il riscaldamento centralizzato dei condomini, le tariffe per i sistemi di allarme o di sorveglianza, le spese per i sistemi di irrigazione.
Vi rientrano, infine, le multe, che pure si prescrivono in cinque anni.
In ogni caso, il termine decorre dalla scadenza del pagamento (ad esempio, per le bollette, dall’ultima data riportata).
Il termine di prescrizione può essere interrotto da un’azione giudiziaria oppure stragiudiziale intrapresa dal fornitore, come un sollecito di pagamento o un atto giudiziario.
In questi casi, dunque, i cinque anni ripartono daccapo. Il fornitore, però, deve provare l’evento interruttivo, magari tramite raccomandata oppure PEC.
Interrompe la prescrizione, inoltre, anche l’ammissione del debito da parte dell’utente, effettuata, ad esempio, attraverso l’invio di una lettera al fornitore per chiedere un maggior lasso di tempo per pagare.
Nel caso in cui una bolletta si sia prescritta ma l’utente riceva un sollecito di pagamento, è necessario verificare la data dell’ultima fattura. Se sono passati più di cinque anni e non si sono verificati eventi interruttivi o sospensivi della prescrizione, si può contestare il sollecito.
A tal fine è sufficiente semplicemente specificare che il credito si è prescritto. Spetterà, infatti, al fornitore/ creditore provare il contrario.
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