Vi sveleremo la verità sul pagamento delle imposte in caso di donazione indiretta di una somma di denaro ad un figlio.
Quando un genitore vuole regalare al figlio dei soldi per l’acquisto di una casa può procedere con una donazione indiretta.
La Cassazione ha sottolineato con l’Ordinanza 17424/2023 come per la donazione indiretta non si applichi l’imposta di donazione. Parliamo di quel contratto con cui un donante vuole regalare un bene o dare del denaro al donatario. L’esempio lampante è il genitore che vuole aiutare il figlio a comprare una casa sostenendo totalmente la spesa o parte di essa.
Con la donazione indiretta i soldi vengono versati direttamente al venditore oppure sul conto del donatario che li utilizzerà per pagare il venditore. Non è richiesto alcun atto notarile, basterà trasferire i soldi con bonifico o assegno specificando nella causale il motivo del passaggio di denaro.
Ribadiamo che questo tipo di donazione non è soggetta a tassazione. Il motivo è evitare la doppia tassazione su un imponibile che è composto da due contratti – donazione indiretta e compravendita per l’acquisto di un immobile – ma che racchiude un’unica capacità contributiva.
Condizione necessaria, però, è dimostrare il nesso tra la donazione e l’acquisto della casa presentando documenti oggettivi (atti notarili di compravendita o ricevute di pagamento).
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