Scopriamo se i disabili possono circolare sulle strade con i loro veicoli anche in una situazione di targhe alterne.
Sempre più Comuni stanno imponendo la circolazione con targhe alterne per limitare i danni dell’inquinamento.
La circolazione a targhe alterne prevede la circolazione stradale a giorni alterni di mezzi con targa come ultima cifra un numero pari o dispari. Chi non ottempera al provvedimento rischia una multa salata. Lo scopo è ridurre l’inquinamento in città e cercare di rendere l’aria più salubre per le persone.
La normativa italiana permette ai veicoli delle persone disabili di poter circolare anche in una situazione di circolazione a targhe alterne. In generale i mezzi dei disabili non vengono coinvolti nel blocco, sospensione o limitazione prevista per motivi di sicurezza pubblica, esigenze militari, pubblico interesse o divieti temporanei. O, ancora, per gli obblighi o divieti legate a misure antinquinamento (domeniche ecologiche e targhe dei veicoli).
Condizione necessaria è essere in possesso del pass invalidi.
I disabili sono liberi di utilizzare le corsie preferenziali solitamente riservate ai mezzi di trasporto pubblico (taxi e pullman). Chi è dotato di contrassegno, poi, può circolare nelle aree pedonali urbane previa autorizzazione da parte del Comune.
Nessuna restrizione anche per il passaggio nelle zone a traffico limitato – ZTL – pur essendo il varco attivo. L’importante è comunicare l’ingresso nella ZTL entro 48 ore dall’entrata anche se non ottemperare all’obbligo non comporta la perdita del diritto. Serve solo ai fini amministrativi, per semplificare i controlli ed evitare sanzioni a chi è autorizzato all’ingresso.
Il pass è utile anche per parcheggiare negli spazi appositi riservati ma non autorizza la sosta dove le norme di comportamento la vietano (per esempio se intralcia la circolazione). Inoltre garantisce la possibilità di parcheggiare all’interno delle strisce blu senza pagare qualora non ci siano parcheggi per disabili disponibili.
Piena libertà di movimento, dunque, ma solo per chi è in possesso del contrassegno per disabili. Non tutti gli invalidi possono ottenerlo ma solo coloro che hanno una impedita o ridotta capacità di deambulazione e ai non vedenti (capacità visiva inferiore a 1/20). Il rilascio del pass può anche essere temporaneo se l’invalidità è causata da un infortunio o altre patologie dal quale si può guarire.
A rilasciare il contrassegno è il Comune di residenza. La domanda dovrà includere la documentazione attestante la condizione dell’interessato (il certificato rilasciato dalla Commissione medico legale ASL/INPS). La malattia dovrà essere ben precisata così come la sua durata.
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