In caso di ritardo del verbale della Legge 104 il disabile può lo stesso accedere alle agevolazioni economiche, fiscali e lavorative? Scopriamolo.
Molto spesso i verbali della Legge 104 vengono emessi in ritardo.
La richiesta, tuttavia, viene effettuata quasi sempre perché si ha la necessità di beneficiare dei vantaggi previsti dalla normativa.
Tra la richiesta e la ricezione del verbale possono trascorrere anche 5 mesi.
Gli interessati, dunque, si chiedono se, nell’attesa, possono già fruire delle agevolazioni oppure sono obbligati ad aspettare la notifica del verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale.
La questione è importantissima. Vediamo, dunque, cosa stabilisce la legge.
Il nostro ordinamento contempla la possibilità di richiedere la cd. Legge 104 provvisoria, grazie alla quale si beneficia del riconoscimento anticipato dell’invalidità.
In questo caso, si possono cominciare ad utilizzare i vantaggi lavorativi, come i permessi ed il congedo retribuito, in attesa che venga ricevuto il verbale definitivo.
La disciplina è stata, di recente, oggetto di modifiche che hanno influito soprattutto sulle scadenze. Al momento, infatti, la Commissione medica deve comunicare all’interessato la valutazione definitiva sul proprio status, entro tali termini:
La Legge 104 provvisoria è valida fino a quando la Commissione non avrà comunicato il suo giudizio definitivo.
Tramite la Circolare n. 32/2006, l’INPS ha comunicato quali sono le categorie di medici ospedalieri che possono compilare il certificato provvisorio. Si tratta dei:
Il certificato, poi, può essere emesso anche da un medico che lavora presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, come aziende ospedaliere, centri di ricovero e cura pubblici di rilevanza scientifica e strutture ospedaliere private equiparate a quelle pubbliche.
Tra queste ultime sono ricompresi:
Per usufruire della Legge 104 provvisoria, bisogna trasmettere all’INPS il certificato del medico specialista e allegare la seguente documentazione:
La valutazione può anche concludersi con l’accertamento, da parte della Commissione medica, della non esistenza dello stato di handicap.
In questo caso, l’interessato non potrà più sfruttare i benefici della Legge 104 e dovrà restituire i compensi riferiti a permessi e congedi non spettanti.
Sono fatte salve, invece, le agevolazioni utilizzate prima del verdetto della Commissione medica.
In pratica, l’obbligo di restituzione all’INPS scatta solo per coloro che non avevano mai fruito dei vantaggi della Legge 104, mentre per i beneficiari la decadenza interviene solo successivamente la notifica del nuovo verbale.
È opportuno sottolineare, infine, che per i pazienti oncologici sono previste tempistiche differenti per il procedimento di Legge 104 provvisoria.
In tal caso, infatti, il rilascio dell’agevolazione può essere richiesto dopo appena 15 giorni dall’invio della domanda.
Con la Circolare n. 131/2009, l’INPS ha specificato che possono accedere alla procedura rapida coloro ai quali sono state diagnosticate malattie gravi, elencate nell’allegato al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007.
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