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Economia

Legge 104: in caso di ritardo del verbale si perdono tutti i benefici? Cosa fare per tutelarsi

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In caso di ritardo del verbale della Legge 104 il disabile può lo stesso accedere alle agevolazioni economiche, fiscali e lavorative? Scopriamolo. 

Molto spesso i verbali della Legge 104 vengono emessi in ritardo.

Verbale 104 emesso un ritardo – InformazioneOggi.it

La richiesta, tuttavia, viene effettuata quasi sempre perché si ha la necessità di beneficiare dei vantaggi previsti dalla normativa.

Tra la richiesta e la ricezione del verbale possono trascorrere anche 5 mesi.

Gli interessati, dunque, si chiedono se, nell’attesa, possono già fruire delle agevolazioni oppure sono obbligati ad aspettare la notifica del verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale.

La questione è importantissima. Vediamo, dunque, cosa stabilisce la legge.

Legge 104 provvisoria: a chi spetta e come ottenerla?

Il nostro ordinamento contempla la possibilità di richiedere la cd. Legge 104 provvisoria, grazie alla quale si beneficia del riconoscimento anticipato dell’invalidità.

Come richiedere la Legge 104 provvisoria – InformazioneOggi.it

In questo caso, si possono cominciare ad utilizzare i vantaggi lavorativi, come i permessi ed il congedo retribuito, in attesa che venga ricevuto il verbale definitivo.

La disciplina è stata, di recente, oggetto di modifiche che hanno influito soprattutto sulle scadenze. Al momento, infatti, la Commissione medica deve comunicare all’interessato la valutazione definitiva sul proprio status, entro tali termini:

  • 45 giorni dall’invio della richiesta per avere il certificato temporaneo dello specialista, per fruire dei benefici;
  • 90 giorni per il riconoscimento formale dello stato invalidante da parte della Commissione.

La Legge 104 provvisoria è valida fino a quando la Commissione non avrà comunicato il suo giudizio definitivo.

Tramite la Circolare n. 32/2006, l’INPS ha comunicato quali sono le categorie di medici ospedalieri che possono compilare il certificato provvisorio. Si tratta dei:

  • medici ospedalieri specializzati che hanno visitato in ambulatorio il richiedente;
  • medici ospedalieri che prestano servizio in un reparto preposto alla cura della malattia per la quale è stato richiesto il riconoscimento della Legge 104.

Il certificato, poi, può essere emesso anche da un medico che lavora presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, come aziende ospedaliere, centri di ricovero e cura pubblici di rilevanza scientifica e strutture ospedaliere private equiparate a quelle pubbliche.

Tra queste ultime sono ricompresi:

  • policlinici universitari;
  • centri di ricovero e cura privati di valore scientifico;
  • Enti sanitari privati che fungono da presidi ASL;
  • Enti di ricerca.

Per usufruire della Legge 104 provvisoria, bisogna trasmettere all’INPS il certificato del medico specialista e allegare la seguente documentazione:

  • copia della richiesta inviata all’ASL;
  • dichiarazione liberatoria con la quale si specifica che, nel caso di accertamento definitivo negativo, si restituiranno eventuali sussidi goduti dopo la chiusura della procedura.

Cosa succede in caso di rigetto della domanda?

La valutazione può anche concludersi con l’accertamento, da parte della Commissione medica, della non esistenza dello stato di handicap.

In questo caso, l’interessato non potrà più sfruttare i benefici della Legge 104 e dovrà restituire i compensi riferiti a permessi e congedi non spettanti.

Sono fatte salve, invece, le agevolazioni utilizzate prima del verdetto della Commissione medica.

In pratica, l’obbligo di restituzione all’INPS scatta solo per coloro che non avevano mai fruito dei vantaggi della Legge 104, mentre per i beneficiari la decadenza interviene solo successivamente la notifica del nuovo verbale.

Legge 104 provvisoria per malati oncologici

È opportuno sottolineare, infine, che per i pazienti oncologici sono previste tempistiche differenti per il procedimento di Legge 104 provvisoria.

In tal caso, infatti, il rilascio dell’agevolazione può essere richiesto dopo appena 15 giorni dall’invio della domanda.

Con la Circolare n. 131/2009, l’INPS ha specificato che possono accedere alla procedura rapida coloro ai quali sono state diagnosticate malattie gravi, elencate nell’allegato al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007.

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