L’Assegno Ordinario di Invalidità viene concesso insieme all’integrazione al minimo solamente rispettando certi limiti reddituali.
Capacità lavorativa ridotta di almeno un terzo e permanente e cinque anni di contribuzione maturata sono i requisiti per richiedere la prestazione indipendentemente dall’età.
L’anzianità contributiva di cinque anni – di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di Assegno Ordinario – e la capacità lavorativa ridotta di un terzo con riferimento alle mansioni svolte consentono di accedere alla prestazione a qualunque età.
La misura ha validità triennale. Prima della scadenza dei tre anni il percettore dovrà chiedere il rinnovo (oppure la pensiona anticipata). Al terzo rinnovo l’Assegno diventa definitivo fino alla pensione di vecchiaia. Il passaggio dell’Assegno Ordinario al pensionamento avviene d’ufficio al compimento dei 67 anni avendo maturato 20 anni di contributi. Il numero di contribuzione determina non solo l’accesso al trattamento ma anche l’importo della misura. Questo potrebbe risultare molto basso. Allora scatterebbe l’integrazione al minimo ma solo in alcuni casi.
Dopo aver definito le caratteristiche generali dell’Assegno Ordinario di Invalidità capiamo su quale reddito si calcola la possibilità di ottenere l’integrazione al minimo sulla prestazione.
I cittadini che percepiscono un Assegno Ordinario di Invalidità con importo molto basso – sotto i 563,74 euro nel 2023 – hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo solo se rimangono entro determinati limiti reddituali.
Per integrare la misura nell’anno in corso sarà necessario avere un
Ma come si calcola il reddito? Innanzitutto diciamo che se sposato, l’interessato potrà ottenere l’integrazione anche se supera i limiti di reddito personale a condizione che si rispetti il limite del reddito coniugale. Per quanto riguarda il conteggio vero e proprio occorrerà fare riferimento ai criteri in vigore con riferimento all’integrazione al minimo stabiliti dall’articolo 6 della Legge 638/1983.
Sarà necessario considerare tutti i redditi soggetti ad IRPEF ad eccezione di quelli
Concorrono alla formazione del reddito, invece, i redditi
Un’ultima puntualizzazione importante. Per l’integrazione dell’Assegno Ordinario non sono previsti i tradizionali vantaggi legati all’integrazione al minimo dei trattamenti ordinari. Non vige, ad esempio, la regola dell’integrazione parziale. Se il limite viene superato anche di poco la prestazione non sarà concessa.
Un’altra differenza riguarda la cristallizzazione del diritto di riconoscimento dell’integrazione per i periodi precedenti con importo dell’Assegno nella misura prima goduta qualora i limiti reddituali dovessero essere superati. Mantenimento che è accordato, invece, nella altre pensioni integrate al trattamento minimo.
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