Il Decreto Legislativo n. 151/2001 consente di beneficiare del congedo straordinario biennale per accudire un familiare affetto da handicap grave.
Per i dipendenti pubblici, il congedo straordinario è previsto dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 53 del 2000.
In particolare, spettano 2 anni di assenza retribuita dal lavoro, indennizzati dall’INPS sulla base dell’ultima retribuzione percepita. La durata biennale dell’agevolazione non può essere in alcun modo prorogata, per ciascun disabile grave da accudire. Non è, infatti, consentito il cd. raddoppio. Il congedo, inoltre, è fruibile anche in maniera frazionata, a giorni.
Spetta anche ai dipendenti pubblici, in base alle regole che andremo ad elencare di seguito.
Il congedo straordinario può essere richiesto dai dipendenti solo sulla base di uno specifico ordine di priorità. In particolare:
La convivenza, dunque, è un requisito fondamentale per richiedere il congedo retribuito, tranne nel caso in cui il richiedente sia il genitore del disabile.
Non tutti i lavoratori possono accedere al congedo straordinario. Sono, infatti, esclusi:
Il dipendente che è, contemporaneamente, disabile e caregiver, ha la facoltà di cumulare i periodi di permesso retribuito.
Il dipendente che, invece, assiste un disabile che già usufruire dei permessi 104, può richiedere il congedo straordinario alle seguenti condizioni:
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