Alcuni contribuenti possono accedere alla pensione con 15 anni di contributi, senza dover attendere la maturazione dei 20 anni ordinari.
L’ordinamento previdenziale italiano contempla le cd. tre Deroghe Amato, che consentono l’accesso al pensionamento con soli 15 anni di contribuzione (780 settimane), fino al 31 dicembre 2024.
La pensione con 15 anni di contributi, inoltre, si può raggiungere anche per mezzo del computo presso la Gestione Separata. Il contribuente che sceglie di far raggruppare tutti i versamenti posseduti in tale Gestione, può conseguire, infatti, la pensione di vecchiaia contributiva.
Vediamo, dunque, cosa stabilisce la disciplina normativa al riguardo.
Non perdere il seguente approfondimento: “In pensione con pochi anni di contributi, si può da subito: mai perdere la speranza!”
Un Lettore ci ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, vorrei sapere se, con la terza Deroga Amato, l’importo della pensione dovrà soddisfare anche il requisito di essere pari almeno a 1,5 volte l’Assegno sociale. Grazie.”
Prima di rispondere alla domanda del Lettore, ricordiamo in cosa consistono le Deroghe Amato.
I 15 anni di versamenti possono essere maturati anche tramite il cumulo, cioè la somma gratuita di tutti i contributi accreditati.
Attenzione, però, perché, mentre la prima e la seconda deroga Amato si riferiscono sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi, la terza deroga, invece, riguarda solo i dipendenti.
Chiariamo al nostro gentile Lettore, infine, che non ci sono limiti riguardanti l’importo dell’assegno pensionistico spettante.
La pensione di vecchiaia contributiva è rivolta ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, non possiedono versamenti previdenziali. È necessaria, però un’anzianità anagrafica di 71 anni ed una contributiva di almeno 5 anni.
Il trattamento, inoltre, è fruibile anche da parte di coloro che hanno contributi al 31 dicembre 1995, ma che scelgono per il loro calcolo all’interno della Gestione Separata. Di conseguenza, anche le parti che sarebbero ricadute nel sistema retributivo o misto, sono ricalcolate con quello contributivo (decisamente più penalizzante).
Sono, poi, necessari i seguenti presupposti:
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