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Pensioni

Patrocinio gratuito, è possibile anche per il ricorso sull’invalidità, ma sono in pochi a saperlo

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In molti si chiedono se sia possibile ottenere il patrocinio gratuito anche quando si deve presentare ricorso per l’invalidità. Vediamo cosa prevede la legge in questi casi. 

Lo stato italiano consente, alle persone affette da disabilità, fisica o mentale, di avere accesso a diversi tipi di agevolazioni economiche in grado di supportare la loro difficile condizione. 

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Lo scopo è infatti quello di aiutare il disabile ad affrontare il quotidiano, coprendo alcune spese economiche che gli sono indispensabili per condurre una vita normale. a condizione patologica di ’invalidità che da diritto alla legge 104, viene stabilita da un’apposita commissione medica

Patrocinio gratuito: si può richiedere per ricorso invalidità, ma attenzione alla scadenza dei termini

Ma cosa accade quando una richiesta di invalidità viene negata, e il contribuente ritiene di essere stato vittima di un’ingiustizia? In questo caso naturalmente, è possibile presentare ricorso contro il giudizio espresso dalla commissione medica. La prima cosa da precisare però, è che esiste un termine ben preciso entro cui impugnare il verbale della commissione medica. La richiesta deve necessariamente presentata entro sei mesi dal rifiuto formale della commissione. 

Si dovrà naturalmente essere in primo luogo certi che la patologia di cui si soffre rientra in quella che danno diritto al riconoscimento dell’invalidità.  Per questi motivi, il verbale della Commissione concernente il riconoscimento o meno dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice. Per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità” il ricorrente deve proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa. Il problema però è che spesso i contribuenti non hanno i fondi necessari a incaricare un avvocato per portare avanti il ricorso. 

Patrocinio gratuito (art. 24 della Costituzione Italiana)

Per questo lo stato, offre ai suoi cittadini la possibilità di fare ricorso contro le decisioni dei vari enti pubblici, attraverso lo strumento del patrocinio gratuito. Hanno diritto ad utilizzare questo servizio tutte le persone che hanno dichiarato un reddito annuale lordo inferiore agli 11.369 euro. Questo diritto è sancito formalmente all’articolo 24 della costituzione italiana. Chi dunque rientra nei requisiti previsti per l’accesso, ottiene il diritto ad avere pagato un avvocato d’ufficio che lo aiuti nel ricorso da presentare. I cittadini hanno la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito per tutti i procedimenti, penali, amministrativi e civili. E naturalmente, anche nel caso in cui si debba presentare un ricorso contro il rifiuto delle indennità per l’invalidità. Sarà dunque l’avvocato difensore incaricato gratuitamente, ad impugnare il verbale della commissione medica davanti al giudice ordinario, entro sei mesi dalla data di emissione del verbale. 

Patrocinio gratuito, il servizio può essere richiesto anche per via telematica

Non tutti i contribuenti ne sono a conoscenza, ma il patrocinio gratuito può essere anche utilizzato per via telematica. E si può dunque scegliere di essere seguito virtualmente da un avvocato difensore. In questo caso, per poter ottenere questo servizio per via telematica, bisogna presentare una specifica domanda. E questa, deve essere inoltrata non dal contribuente ma dall’avvocato difensore

Inoltre, non tutti gli avvocati aderiscono alla difesa d’ufficio gratuita finanziata dallo stato. Anche perché lo stato richiede che vengano rispettati dei criteri ben precisi per poter entrare in questo elenco. In primo luogo è verificata la reale attitudine dell’avvocato nella difesa di chi non ha un reddito. L’avvocata poi, non deve aver ricevuto nel corso della sua esperienza professionale, richiami o sanzioni disciplinari dal suo ordine. E in ultimo, deve essere iscritto all’albo degli avvocati da almeno due anni.

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