Congedo straordinario legge 104 e residenza: ecco i dettali fondamentali da conoscere prima di richiedere il beneficio.
Oltre ala possibilità di richiedere permessi retribuiti mensili, un lavoratore che ha la necessità di assistere un familiare con disabilità grave può trascorrere un periodo di assenza dal lavoro, mantenendo il posto nonché lo stipendio. Un’opportunità, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, che però ha regole ben precise.
È necessario seguire un ordine di priorità ed è inoltre obbligatoria la convivenza con la persona disabile (con una sola eccezione).
Un nostro lettore ha inviato il seguente quesito: “Caregiver e disabile sono residenti nello stesso comune e indirizzo, ma entrambi e temporaneamente domiciliati presso altra Regione causa lavoro del caregiver. Per chiedere il congedo straordinario biennale occorre richiedere la dimora temporanea per entrambi nel comune che attualmente li ospita? Oppure avere già la residenza assieme anche se presso un’altra Regione soddisfa comunque il requisito e non occorre chiedere la dimora temporanea?”
Il congedo straordinario biennale retribuito spetta secondo il seguente ordine di priorità:
È fondamentale sottolineare che la persona con disabilità da assistere deve essere in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3.
Per poter fruire del congedo straordinario legge 104 è necessario che caregiver e disabile abbiano la medesima residenza anagrafica. Un requisito che ha un’unica eccezione, ossia i genitori di un figlio disabile, e che viene soddisfatto anche se si ha lo stesso indirizzo e numero civico, ma interni differenti.
Il domicilio, invece, non è sufficiente per fare domanda di congedo. Infatti, mentre la residenza si configura come la dimora abituale di una persona, il domicilio è definito ‘il luogo in cui ha stabilito interessi o affari.’ Nel caso in cui caregiver e persona con disabilità dovessero vivere in due comuni differenti, c’è un’ulteriore possibilità ammessa dalla legge. Ossia la dimora temporanea.
Chi risiede in un comune da almeno 4 mesi può richiedere di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea. In questo modo il caregiver può usufruire del congedo straordinario senza la necessità di cambiare la propria residenza (o quella della persona con disabilità). C’è però un limite a questa opportunità, ossia la durata. Infatti, trascorsi 12 mesi, non si è più considerati temporanei e quindi bisogna spostare la residenza. L’ufficiale d’anagrafe può anche procedere d’ufficio.
In risposta al quesito del lettore, se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 151 per il congedo straordinario, può procedere con la richiesta, avendo la stessa residenza del disabile e si è effettivamente conviventi. Consigliamo comunque di rivolgersi a un patronato per valutare se richiedere la dimora temporanea, anche a seconda della durata del congedo straordinario e della trasferta in altra Regione.
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