La patente di guida permette agli automobilisti (insieme ad altri documenti) di circolare sulle strade e autostrade purché non sia scaduta.
Ogni comportamento degli automobilisti che viola il Codice della strada potrebbe essere punito con sanzioni o pene anche più severe.
Inoltre, commettere per due volte nell’arco di due anni la stessa infrazione comporta la sospensione della patente da non confondere però con il ritiro. A tal proposito, è bene ricordare le differenze. La sospensione comporta una sanzione provvisoria al termine della quale la patente potrà ritornare in possesso dell’automobilista. Invece, il ritiro è un provvedimento più grave che comporta l’obbligo di rifare l’esame di guida al fine di riottenere nuovamente la patente.
Dimenticarsi di rinnovare la patente può capitare per varie ragioni ma soprattutto perché tra un rinnovo e un altro passano 10 anni. Anche se dopo i 50 anni e fino ai 70 la patente deve essere rinnovato ogni 5 anni. Ricordiamo anche le altre scadenze:
Questo per quanto riguarda le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE. Invece le patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS dovranno essere rinnovate fino ai 70 anni ogni 5 anni. Successivamente le scadenze sono regolari.
Diverse le scadenze per le patenti C e D. Infatti, le patenti C1, C1E, C, CE andranno rinnovate ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni di età. In seguito, ogni 2 anni ma prima dovrà esserci la visita di conferma da parte di una Commissione medica locale.
Gli automobilisti che utilizzano patenti D1, D1E, D, DE, invece, dovranno rinnovarle ogni 5 anni fino all’età di 70 anni. In seguito, il rinnovo scende a 3 anni fino agli 80 anni che poi diventeranno 2 dopo quest’ultima età.
È ovvio che chi guida con la patente non in regola viola il Codice della strada perché l’automobilista commette un illecito. Fatto sta che capita spesso (non sempre involontariamente) che qualcuno guidi con la patente scaduta. Ecco cosa prevede la legge in questo caso.
Nello specifico è l’articolo 126, commi 8, 10, 11 e 12 del Codice della Strada che prevede il pagamento di una somma compresa tra 158 e 638 euro. Attenzione però perché nello stesso tempo ci sarà anche il ritiro della patente, ma anche del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente emessa da un altro Stato.
Quindi se si viaggia con una patente scaduta non solo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ma anche una sanzione amministrativa accessoria.
Cosa può fare l’automobilista in questo caso? Sicuramente pagare la multa e poi procedere al rinnovo della patente. Però non bisogna indugiare troppo perché dal ritiro della patente al rinnovo della stessa ci sono solo 10 giorni di tempo per fare la visita medica.
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