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Economia

Se la società fallisce si perdono stipendio e TFR? I soldi non si perdono se si fa domanda

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L’ex dipendente di una società dichiarata fallita può comunque conseguire retribuzione e trattamento di fine rapporto, anche in queste spiacevoli circostanze. Ecco i punti chiave della procedura per veder soddisfatto il proprio credito.

I casi e le questioni pratiche in tema di rapporti di lavoro sono innumerevoli e, talvolta, possono essere fonte di non pochi grattacapi per il lavoratore.

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Pensiamo ad esempio al dipendente di una società dichiarata poi fallita: come fa a recuperare stipendio e TFR, cui come lavoratore regolarmente assunto avrebbe diritto? E’ un suo diritto certamente, ma bisogna capire come funziona.

Si tratta di una situazione delicata, che attiene ai casi di fallimento, ovvero legati a quella procedura condotta dalle autorità (dal giudice) nel caso in cui una società si trovi in grave stato di crisi, di dissesto economico e finanziario, tanto da non riuscire più a pagare fornitori, creditori ed – appunto – dipendenti.

Di seguito vedremo come può un lavoratore tutelare i suoi legittimi diritti di credito, laddove l’azienda non sia più in grado di rimborsare i suoi debiti. Chiaro infatti che si tratta di una situazione nient’affatto rara e nei confronti della quale è evidentemente opportuno fare chiarezza. I dettagli.

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Fallimento società: il credito vantato dal dipendente verso la società fallita è credito privilegiato

Sono le circostanze tipiche di chi ha lavorato in modo subordinato presso una Srl dichiarata fallita, e di chi non ha ricevuto dal datore di lavoro la busta paga, ma soltanto la CU, recante l’importo lordo del compenso. Ma contro il fallimento della società, in ogni caso, ci si può tutelare.

La domanda chiave è la seguente: chi si trova in questa spiacevole situazione può recuperare retribuzione e TFR inclusivi degli interessi e della rivalutazione monetaria o soltanto degli interessi maturati? Si tratta di un quesito che trova precisa risposta in quanto previsto dal Codice Civile e, in particolare, assume qui importanza la regola per cui il credito vantato dal dipendente verso la società fallita è da considerarsi credito privilegiato – in base all’art. 2751 bis c.c., c. 1, n. 1).

Infatti nell’articolo si parla espressamente di stipendi dovuti ai prestatori di lavoro subordinato e di indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Ricordiamo che in generale, un creditore è privilegiato laddove il credito sia ritenuto dalla legge più importante e prevalente rispetto a quello di altri. Conseguentemente questo credito ha un vero e proprio diritto di precedenza su altri eventuali creditori dello stesso debitore. In sintesi, il credito privilegiato (in questo caso del lavoratore) deve essere soddisfatto per primo.

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Le condizioni per veder soddisfatto il proprio credito

Dalle regole civilistiche si può comprendere che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare da parte del dipendente, è necessaria però la prova documentale del credito vantato, ovvero serve allegare:

  • la certificazione unica (in mancanza di cedolino/busta paga);
  • il contratto di lavoro;
  • la lettera di assunzione;
  • la lettera di dimissioni a dimostrare il periodo di effettiva prestazione alle dipendenze della società fallita.

In particolare proprio dal contratto di lavoro e dalla lettera di assunzione sarà possibile evidenziare, e dimostrare, la mansione svolta e l’importo della retribuzione mensile, cui si ha diritto.

Non dimentichiamo inoltre che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare altro non è che l’atto scritto grazie al quale un creditore del fallito –in questo caso l’ex dipendente – fa valere la propria pretesa di credito nei confronti del soggetto fallito.

E non vi sono dubbi a riguardo: tutti coloro che hanno un credito verso un’impresa fallita, per ricevere il versamento, hanno la possibilità di fare una domanda d’insinuazione al passivo fallimentare. Ciò servirà a veder soddisfatto il diritto ad ottenere quanto dovuto e collegato alle prestazioni di lavoro a suo tempo eseguite.

Credito del lavoratore e rivalutazione monetaria

Alla luce di quanto abbiamo visto finora, tanto lo stipendio quanto il trattamento di fine rapporto sono ammessi al passivo fallimentare, con le precisazioni che seguono:

  • al lordo delle ritenute fiscali, in quanto queste ultime saranno versate dal curatore in veste di sostituto di imposta alla data del pagamento;
  • al netto delle ritenute previdenziali e queste saranno richieste (quota a carico dell’ex dipendente) dall’istituto di previdenza o altro ente previdenziale competente.

Venendo alla rivalutazione monetaria, essa vale sui crediti di natura retributiva anche in ambito fallimentare, ma con un limite ben preciso che è stato chiarito dalla Consulta. Infatti, la rivalutazione in relazione al tempo che segue alla data della dichiarazione di fallimento deve essere effettuata “con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo”. Queste le parole usate da questo giudice.

Tecnicamente parlando, sia retribuzione dovuta che TFR maturato devono essere fatti oggetto di rivalutazione fino alla cosiddetta data di esecutività dello stato passivo. Proprio l’esecutività è dichiarata dal magistrato che si occupa del fallimento, attraverso l’approvazione dello stato passivo. Quest’ultimo diventa definitivo se non si hanno contestazioni. Si tratta di aspetti tecnici di indubbio rilievo per il lavoratore creditore.

Credito del lavoratore ed interessi legali

Non solo. Il credito matura anche interessi legali da ammettere in maniera privilegiata. In particolare, sulla scorta della legge fallimentare per i crediti assistiti da privilegio generale, come quelli cui stiamo facendo riferimento, il decorso degli interessi termina alla data del deposito del progetto di riparto con cui il credito è soddisfatto, anche se in maniera parziale.

In breve: gli interessi maturano fino al deposito del progetto di riparto, a favore dei creditori della società dichiarata fallita.

Per concludere, la domanda di ammissione al passivo da parte del lavoratore dovrà indicare il credito sulla scorta del contratto di lavoro e della CU, quantificando rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del credito alla data di effettuazione della domanda di ammissione al passivo. Ma è chiaro che solo il credito adeguatamente provato sarà ammesso al passivo.

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