Richiedere il congedo straordinario retribuito di due anni legge 104 senza avere la stessa residenza con la persona disabile grave: ecco come.
Uno dei requisiti fondamentali per fruire di questo periodo di assenza dal lavoro è la convivenza. Come sottolineato dal Ministero del Lavoro, caregiver e disabile devono avere la residenza nel medesimo comune, allo stesso indirizzo e numero civico, anche se interni diversi.
C’è però un’alternativa alla residenza, secondo quanto previsto dalla legge, anche se con alcuni limiti.
Congedo straordinario senza residenza: il quesito
Una nostra lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, vorrei chiedere un’informazione a proposito del congedo straordinario per la legge 104. Sono insegnante a tempo indeterminato, assisto mia madre ottantenne invalida al 100% con riconoscimento Legge 104 (comma 3) che ho trasferito a casa mia già da alcuni anni, ma che formalmente ha ancora la residenza in altra Regione. Vorrei sapere se posso usufruire del congedo dei due anni cambiando la sua dimora temporanea (quella che dura 12 mesi) presso la mia abitazione o se è necessario fare il cambio di residenza definitivo. Grazie, cordiali saluti.”
Il congedo straordinario biennale retribuito (legge 151) viene concesso ai familiari della persona disabile ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3, seguendo però un preciso ordine di priorità.
Per fruire del congedo straordinario, la stessa residenza e la convivenza vengono richieste a tutti i familiari: unica eccezione i genitori di un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Il domicilio non è sufficiente per poter fare domanda. Infatti la residenza si configura come la dimora abituale di una persona, mentre il domicilio come il luogo in cui ha fissato la sede dei propri interessi, oppure dei propri affari.
C’è una possibilità che i caregiver possono prendere in considerazione, se non hanno la possibilità di spostare la propria residenza o quella della persona con disabilità. Ossia la dimora temporanea (se non si vive nello stesso comune). La procedura per richiederla è abbastanza semplice. Bisogna fare domanda per l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea presso l’anagrafe del comune in cui ci si è trasferiti da almeno 4 mesi, allegando codice fiscale e documento d’identità. In alcune località è possibile farlo anche telematicamente.
C’è però un aspetto fondamentale di cui tener conto. Dopo 12 mesi non si è più considerati temporanei, ma è necessario spostare la residenza. Un cambio che potrebbe avvenire anche d’ufficio, effettuato dall’ufficiale d’anagrafe.
In merito alla richiesta della lettrice, confermiamo che la dimora temporanea può essere una soluzione alternativa alla residenza per poter richiedere il beneficio. A patto però che non si superi la durata dei 12 mesi. Se invece ha intenzione di utilizzare interamente i due anni a disposizione del congedo straordinario, deve obbligatoriamente procedere con il cambio residenza. Altrimenti non ne avrà diritto.
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