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Economia

Legge 104: come modificare la percentuale di invalidità in caso di aggravamento

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Con la Legge 104 è possibile modificare la percentuale di invalidità, qualora vi sia un aggravamento delle condizioni dell’ammalato.

In che modo si presenta la domanda per aumentare il grado di invalidità con la Legge 104, senza dover sottoporsi nuovamente a visita medica?

Foto Canva

Nel caso in cui vi sia un netto peggioramento della situazione di salute dell’invalido (e, dunque, un’ulteriore diminuzione delle sue capacità lavorative), sorge la necessità di richiedere sussidi idonei alla nuova condizione.

Attraverso la richiesta di aggravamento, dunque, l’interessato comunica all’INPS che c’è stato un cambiamento delle proprie condizioni di salute. Affinché l’esito della domanda sia positivo, è necessario che lo status dell’ammalato sia accertato da specifica documentazione medica, dalla quale risulti in maniera evidente il peggioramento rispetto all’ultima valutazione da parte della Commissione medico- legale.

Non c’è una tempistica da rispettare tra il rilascio della prima invalidità e l’aggravamento, anche perché, nella maggior parte dei casi, un peggioramento non sarebbe prevedibile.

Scopriamo, dunque, in che modo si richiede l’aumento della percentuale di invalidità.

Per ulteriori informazioni, consulta: “Aggravamento invalidità e legge 104, è possibile fare domanda e ottenere una percentuale più alta“.

Legge 104 ed aggravamento: i documenti da consegnare

Senza dubbio, la certificazione medica che attesta l’aggravamento è fondamentale. Questo perché le Commissioni medico- legali effettuano la propria valutazione unicamente sulla certificazione (e non visitando il paziente). A tal fine, possono essere presentati esami di laboratorio, strumentali o le conclusioni di uno specialista.

La procedura per il riconoscimento dell’aggravamento è quasi la stessa di quella per l’invalidità o l’handicap. Innanzitutto, è necessario chiedere al medico di base il rilascio del certificato medico introduttivo. Questo documento deve indicare:

  • dati anagrafici;
  • codice fiscale;
  • natura delle patologie invalidanti;
  • diagnosi.

Dopo la registrazione di tale certificato sulla piattaforma online, il medico deve inviarlo all’INPS. Il malato, invece, riceve:

  • la ricevuta di invio, recante il numero univoco;
  • il certificato medico originale, da esibire durante la visita medica.

Dopo questa prima fase, l’interessato ha 90 giorni di tempo a disposizione per la presentazione della domanda.

A chi è riservata la visita a distanza?

Attualmente, l’istanza può essere inoltrata anche dallo stesso medico curante (oppure da un Patronato), che allega direttamente la documentazione medica. In questo modo, potrebbe non essere richiesta la presenza fisica del paziente alla relativa visita medica per l’aggravamento.

Con il Messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022, dunque, l’INPS ha specificato che il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” è stato esteso anche ai medici certificatori e ai Patronati.

Si tratta di una procedura molto vantaggiosa, perché permette di ottenere:

  • l’accertamento medico- legale;
  • l’elaborazione degli atti e delle domande;
  • le valutazioni sanitarie di prima istanza;
  • l’aggravamento.

Tramite la piattaforma a disposizione dei medici (o del Patronato), è possibile:

  • compilare il certificato medico introduttivo;
  • inoltrare alla Commissione medica INPS la certificazione sanitaria che attesta la patologia posseduta dal richiedente, necessaria per il riconoscimento dell’invalidità o dell’aggravamento, ai sensi della Legge 104.

In seguito all’invio della documentazione, il sistema emette una ricevuta unica, contenente:

  • la lista di tutti i documenti allegati;
  • l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento.

La facoltà di effettuare la visita a distanza, però, non è riservata a tutti. Attualmente, infatti, riguarda solo:

  • le domande di prima istanza o di aggravamento di cittadini residenti nei territori in cui l’INPS prevede l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
  • le revisioni sanitarie di invalidità civile.

Come si presenta la domanda di aggravamento

Se è il cittadino ad inviare personalmente la domanda, ha a disposizione due modalità:

  1. inoltro telematico. In questo caso, è sufficiente accedere al sito Inps.it e cliccare sulle seguenti icone: “Prestazioni e Servizi”- “Prestazioni”- “Accertamento sanitario”. È, inoltre, necessario possedere una delle credenziali SPID, CIE, CNS;
  2. assistenza da parte di un Patronato. A tal fine, bisogna recarsi nella sede di una delle seguenti associazioni di categoria per la difesa dei diritti dei disabili: Anmic, Ens, Uic, Anfass.

Ulteriori certificati sanitari, invece, possono essere trasmessi all’INPS telematicamente, attraverso il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”.

Potrebbe interessarti anche: “Legge 104, non tutti sanno che si possono dedurre le spese: quali e cosa serve“.

Legge 104 ed aggravamento: perché si differenzia dalla revisione?

La Legge 104 differenzia in maniera molto netta tra l’aggravamento dell’invalidità civile e la visita di revisione.

La visita di aggravamento (fisica o a distanza), infatti, spetta a coloro che sono interessati da un  peggioramento delle proprie condizioni di salute. Dunque, è l’ammalato che richiede, di propria iniziativa, un nuovo controllo.

La revisione, invece, riguarda i cittadini a cui è stata riconosciuta l’invalidità ma che hanno delle condizioni sanitarie che possono subire variazioni nel tempo (ad esempio, possono anche migliorare). In tal caso, già sul verbale redatto dalla Commissione medico- legale è indicato il periodo entro il quale l’interessato è tenuto a presentarsi a nuova visita.

Per tale ragione, l’ammalato interessato dalla revisione non deve presentare alcuna domanda. Riceverà, infatti, una raccomandata recante l’invito ad inoltrare telematicamente la certificazione sanitaria necessaria per il nuovo giudizio da parte dei medici.

La Commissione, infine, può:

  • redigere un nuovo verbale, se la documentazione ricevuta è considerata sufficiente per un giudizio oggettivo;
  • convocare l’interessato a visita, tramite raccomandata, se, invece, la certificazione non è sufficiente per giungere ad una valutazione.
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