Due coniugi in regime di separazione dei beni possono dividere tra di loro la detrazione spettante dai lavori effettuati col Superbonus 110%?
Un Lettore ci offre l’opportunità di affrontare questa tematica sottoponendoci un quesito molto interessante.
Ecco il quesito posto: “Buonasera ho effettuato lavori col bonus ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% (in 10 anni) e lavori col Superbonus 110% (in 4 anni). La mia capienza fiscale non è sufficiente a detrarre entrambi i tipi di Bonus; vorrei pertanto dividere le due detrazioni tra me e mia moglie con cui siamo sposati in regime di separazione dei beni. Preciso che l’immobile non risulta a lei intestato né in quell’immobile conviviamo. Mi dite cortesemente se ciò è possibile e con quali modalità? Grazie.”Il Superbonus 110% consente di svolgere interventi energetici ottenendo una detrazione fiscale del 110% sui costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Ma in caso di coniugi in regime di separazione dei beni è possibile suddividere la detrazione fiscale? Vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti della questione.
Il Superbonus 110% permette di avere o una detrazione pari al 110% deli costi sostenuti per gli interventi energetici effettuati oppure lo sconto in fattura con cui l’impresa che ha effettuato i lavori applica uno sconto che arriva sino al 100% del valore della fattura emessa e quindi di fatto il cittadino non paga alcunché.
L’impresa invece avrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare in cinque quote annuali di uguale importo.
Per quanto riguarda i lavori da eseguire nei condomìni, le delibere assembleari relative all’approvazione dei contratti per gli interventi rientranti nel Superbonus possano essere approvate con la maggioranza ridotta, essendo sufficiente il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea (direttamente oppure per delega) e che vi sia almeno 1/3 dei millesimi di proprietà.
I condòmini sfavorevoli non possono contestare i lavori se gli interventi energetici non incidono sulle loro proprietà e se sono stati approvati dalla necessaria maggioranza in assemblea, anche perché quei lavori, di fatto, andranno anche a loro beneficio.
Beneficiano delle agevolazioni fiscali anche i coniugi, i familiari conviventi ed i coniugi separati, questi ultimi se sono assegnatari dell’immobile.
In caso di interventi edilizi che danno diritto alle agevolazioni fiscali i soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale comprende non solo tutti coloro che sono proprietari o in qualche modo utilizzano l’immobile sul quale devono essere effettuati lavori, ma anche i loro familiari.
I familiari, tuttavia, devono essere conviventi al momento dell’avvio dei lavori.
Nel caso di coniugi è del tutto indifferente il regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni e il fatto di avere o meno un conto corrente cointestato, in quanto conta esclusivamente la convivenza.
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