L’INPS comunica una variazione sui tassi di interesse applicati in caso di ritardo oppure omissione dei versamenti dei contributi.
La circolare 98 del 29 agosto 2022 chiarisce gli aumenti dei tassi di interesse sui contributi previdenziali e assistenziali.
L‘obbligo contributivo prevede la necessità per datori di lavoro e lavoratori di corrispondere costantemente una somma di denaro nel momento di avvio di una attività lavorativa. L’importo verrà calcolato applicando un’aliquota percentuale sulla retribuzione del dipendente o sul reddito da lavoro autonomo. La quota risultante dovrà essere versata all’ente di previdenza relativo all’attività svolta che si occupa della gestione e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali. A seconda del tipo di occupazione svolta dal prestatore cambiano la base imponibile, la misura e la modalità di versamento. Oggi considereremo le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione all’INPS.
Nella Circolare numero 98 del 29 agosto 2022, l’INPS ha comunicato una variazione dell’interesse di dilazione e differimento degli importi aggiuntivi per ritardo oppure mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Nello specifico si tratta di una conseguenza dell’aumento di 50 punti base del tasso di interesse relativo ad operazioni di rifinanziamento determinato dalla Banca Centrale Europea. Dallo scorso 27 luglio 2022 il tasso si attesta allo 0,50% e si applica sugli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili.
Ciò significa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione a rate dei debiti per contributi e sanzioni civili è ora equivalente al 6,50% annuo. Tale tasso si applica su tutte le rateizzazioni presentate a partite dal 27 luglio dell’anno in corso. Nessuna modifica, dunque, per i piani di rateizzazione già emessi in precedenza.
In relazione alle sanzioni civili occorre conoscere le nuove direttive valide dal 27 luglio. In caso di omissioni e ritardi nel versamento di contributi e premi la percentuale di sanzione civile sarà del 6% in ragione d’anno. Il tasso resta fermo al 30% annuo in caso di evasione tenendo conto del limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non pagati entro la scadenza.
Le sanzioni ridotte continueranno ad essere applicate nelle procedure concorsuali restando soggette al calcolo nella misura del TUR. Condizione necessaria è il preliminare versamento integrale di tutti i contributi e delle spese. Infine, l’ipotesi di evasione comporta una sanzione equivalente al tasso precedentemente citato maggiorato di due punti percentuali.
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