Il decesso del coniuge fa scattare la successione, un atto necessario per il trasferimento dei rapporti giuridici dal defunto agli eredi. Cosa accade in caso di conto corrente cointestato?
Stiamo per conoscere l’iter per dichiarare in successione il conto corrente intestato al soggetto dipartito.
Il decesso di un coniuge fa scattare la successione, l’atto con cui i rapporti giuridici attivi e passivi della persona defunta passano agli eredi. La procedura è complicata e lunga dato che prevede l’espletamento di diverse formalità. In un momento già difficile per la perdita subita, poi, affrontare l’iter può generare dubbi e timori. Particolarmente complessa è la normativa che disciplina i conti correnti in relazione alla successione qualora sia vigente la comunione dei beni tra coniugi.
Come dichiarare in successione il conto corrente intestato alla persona defunta? La normativa stabilisce che i conti personali del soggetto deceduto, gli stipendi maturati e le quote corrisposte come socio del Libretto si devono dichiarare interamente in successione. Questo anche se vige la comunione dei beni tra coniugi a meno che il coniuge superstite non riesca a dimostrare l’esistenza di presupposti che consentano l’applicazione della comunione legale differita.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la successione in relazione al conto e alla comunione dei beni in un interpello dopo aver appurato l’incertezza mostrata dalla giurisprudenza. Gli orientamenti giurisdizionali, infatti, prevedono la tassazione per intero del saldo attivo sul conto corrente intestato al defunto. Questo perché gli acquisti dopo il matrimonio rientrano nella comunione dei beni. L’Agenzia delle Entrate, però, ricorda che la comunione dei beni determina la contitolarità e la cogestione dei beni comprati anche separatamente durante il matrimonio. Stessa cosa per le aziende gestite da tutti e due i coniugi e costituite dopo l’unione.
In caso di decesso del coniuge, il matrimonio viene considerato sciolto e così anche la comunione dei beni. La comunione differita viene applicata, secondo gli articoli 177 e 178 del codice civile, ai frutti dei beni propri di ciascun coniuge, ricevuti e non consumati dopo lo scioglimento della comunione dei beni. Stessa cosa per i proventi dell’attività separata di marito e moglie qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento.
Con riferimento alla successione, la normativa stabilisce che sono di proprietà dell’attivo ereditario in via presumibile i beni mobili e i titoli al portatore in possesso del defunto o depositato presso terzi a suo nome. Il riferimento vale anche per le quote dei depositi bancari e dei conti correnti cointestati. Di conseguenza, il conto o il deposito intestato unicamente al deceduto deve essere compreso nell’attivo ereditario totalmente. L’intero importo del saldo, dunque, dovrà essere considerato per stabilire l’imposta di successione.
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