I percettori della pensione di reversibilità (coniuge superstite o figli) hanno diritto anche all’erogazione della quattordicesima?
Chi è destinatario della pensione di reversibilità può ricevere la quattordicesima, in base ai requisiti anagrafici e reddituali posseduti.
La quattordicesima mensilità riguarda anche la pensione di reversibilità, solo se il titolare della prestazione pensionistica possiede degli specifici requisiti. La legge, infatti, sottolinea che è necessario aver compiuto 64 anni e percepire un reddito non superiore ai 13.391,82 euro lordi annui. Di conseguenza, se l’avente diritto possiede un reddito inferiore a tale soglia o la pensione di reversibilità non supera tale cifra, allora si può ottenere anche la quattordicesima mensilità.
Dunque, anche il marito, la moglie o i figli hanno diritto alla retribuzione aggiuntiva. Ecco cosa prevede la legge.
La quattordicesima consiste in uno stipendio ulteriore (la cd. “mensilità aggiuntiva o complementare”), versato direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione. Spetta solo dopo un periodo di maturazione di 12 mesi.
A differenza della tredicesima, che è erogata poco prima delle festività natalizie, generalmente, la quattordicesima è pagata nei mesi estivi, a giugno o luglio, a ridosso del periodo di ferie. Dovrebbe, infatti, permettere al lavoratore o al pensionato di godersi il riposo più tranquillamente.
Bisogna precisare, tuttavia, che non si tratta di un diritto riconosciuto a tutti, ma dipende dalle disposizioni del singolo contratto collettivo di lavoro a cui si è sottoposti.
Consulta anche: “La quattordicesima pensionati arriva nel cedolino di luglio, ma non per tutti: ecco chi la incasserà e le esclusioni“.
I destinatari della pensione di reversibilità possono, dunque, avere anche la quattordicesima? Sì, se si rispettano determinati requisiti, legati all’età e ai contributi versati.
È fondamentale, infatti, che il titolare dell’assegno pensionistico abbia almeno 64 anni di età e non percepisca un reddito maggiore di 13.391,82 euro lordi annui. Se, quindi, il reddito del superstite o la pensione stessa sono inferiori a tale cifra, si ha diritto all’erogazione della mensilità aggiuntiva.
Nell’ipotesi in cui, invece, si percepisca anche un’autonoma pensione diretta, la mensilità complementare spetta solo se l’importo lordo delle pensioni non supera il limite dei 13.391,82 euro annui.
La pensione di reversibilità (e la relativa quattordicesima) è un trattamento che spetta:
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