L’Agenzia delle Entrate interviene sul Superbonus 110% e spiega quando inviare la comunicazione della cessione del credito.
Con un provvedimento del 10 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha modificato quanto la stessa aveva delineato con provvedimento del 3 febbraio scorso in tema di Superbonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Infatti l’articolo 28 del Decreto legge n. 4/2022 (il cosiddetto Decreto Sostegni-ter) è intervenuto sull’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio). La normativa ha previsto, da un lato la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti a favore di soggetti qualificati, ossia banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, e dall’altro lato ha stabilito che il credito derivante dalla scelta tra cessione del credito e sconto in fattura comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possa essere successivamente ceduto in forma parziale.
Dunque il provvedimento del 10 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate elimina dal precedente provvedimento, al punto 1.1. lettera b) le parole “senza facoltà di successiva cessione”, aggiungendo che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Il nuovo punto 6 del provvedimento prevede che, in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione, i fornitori che hanno applicato gli sconti in fattura possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari i quali a loro volta potranno effettuare un’ultima cessione sempre a favore di soggetti qualificati.
Inoltre i primi cessionari che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati i quali, a loro volta, possono effettuare una sola ulteriore cessione sempre a favore di altri soggetti qualificati.
Per quanto concerne gli istituti di credito, essi possono sempre cedere il credito a clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con l’istituto di credito stesso, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tutta queste comunicazioni riguardanti la cessione dei crediti andranno comunicate sulla Piattaforma disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 luglio 2022.
Inoltre, con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari che sono stati comunicati dal cedente tramite la Piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta ferma la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti qualificati, che possono poi a loro volta cedere il credito a favore di altri soggetti qualificati.
Infine per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio 2022, i cessionari che decidono di utilizzare il credito in compensazione devono comunicare tale scelta – che diviene irrevocabile – sulla Piattaforma.
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